Stop ai finti artigiani, Confartigianato chiede controlli alle Regioni

La nuova normativa riserva i termini โ€œartigianoโ€, "artigianato" e โ€œartigianaleโ€ alle imprese abilitate: previste sanzioni fino allโ€™1% del fatturato. Confartigianato: "Stop a 850mila finti artigiani: la legge cโ€™รจ, ora le Regioni la applichino".

La nuova disciplina sullโ€™utilizzo delle denominazioni legate allโ€™artigianato segna, secondo Confartigianato, un passaggio decisivo nella tutela delle imprese e dei consumatori. Dal 7 aprile, infatti, i termini โ€œartigianatoโ€, โ€œartigianoโ€ e โ€œartigianaleโ€ possono essere impiegati nella promozione di prodotti e servizi esclusivamente dalle imprese che possiedono la qualifica artigiana e risultano iscritte allโ€™Albo delle imprese artigiane presso le Camere di Commercio.

La Confederazione, perรฒ, avverte che l’efficacia delle nuove disposizioni dipenderร  dalla capacitร  delle Regioni di renderle operative, attraverso controlli e applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La stima: 850mila attivitร  considerate irregolari

Confartigianato parla di una svolta arrivata dopo anni di iniziative contro l’utilizzo improprio della reputazione associata all’artigianato. Secondo le stime dell’organizzazione, sarebbero almeno 850mila i cosiddetti โ€œfinti artigianiโ€ che possono generare confusione tra i consumatori e determinare condizioni di concorrenza sleale.

Il fenomeno interesserebbe numerosi comparti, tra cui alimentare, moda, arredamento, artigianato artistico, acconciatura, impiantistica e autoriparazione. A fronte di queste attivitร , Confartigianato indica in circa 588mila le imprese artigiane regolarmente operative.

Granelli: โ€œNon possiamo permettere che rimanga lettera mortaโ€

Il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, sottolinea che la normativa introduce un criterio preciso per distinguere chi puรฒ utilizzare una denominazione capace di trasmettere al cliente determinati valori legati alla lavorazione artigiana:

โ€œAbbiamo finalmente una norma che chiarisce chi puรฒ qualificarsi come artigiano e utilizzare denominazioni che evocano ai consumatori qualitร , competenza, origine e lavorazione artigiana. Non possiamo permettere che rimanga lettera morta per ritardi da parte delle Regioni. In gioco non cโ€™รจ soltanto la tutela delle imprese regolari, ma anche quella dei consumatori. Chi acquista un prodotto o un servizio presentato come โ€˜artigianaleโ€™ deve poter avere la certezza che quella denominazione corrisponda a una realtร  verificabile. Senza controlli efficaci, il rischio รจ che i finti artigiani continuino a sfruttare la reputazione costruita in decenni dalle imprese autentiche, creandoย confusione nel mercato e potenziali rischi di inganno per chi acquistaโ€.

Per Granelli, la questione riguarda contemporaneamente la protezione delle imprese regolari e la tutela dei consumatori. Chi sceglie un bene o un servizio definito artigianale, infatti, deve poter associare quella qualificazione a una condizione verificabile.

Sanzioni fino allโ€™1% del fatturato

La normativa attribuisce alla qualifica di โ€œartigianoโ€ un riconoscimento giuridico e ne limita l’utilizzo in ambito commerciale e promozionale.

Le violazioni possono comportare una sanzione pari allโ€™1% del fatturato, con un importo minimo fissato a 25mila euro per ogni violazione.

Le disposizioni si applicano alle principali modalitร  attraverso cui un’impresa comunica con il pubblico: pubblicitร , confezioni, etichette, siti web, piattaforme di commercio elettronico e social network.

Quando si puรฒ utilizzare il termine โ€œartigianaleโ€

La nuova disciplina introduce anche indicazioni concrete per evitare utilizzi impropri delle denominazioni protette.

Un bar dotato di laboratorio di gelateria ma privo dell’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, per esempio, non puรฒ presentare il proprio gelato come โ€œartigianaleโ€. Puรฒ invece ricorrere a espressioni come โ€œdi produzione propriaโ€ o โ€œdi qualitร โ€.

Diverso il caso di un’impresa non artigiana che commercializzi un prodotto realizzato da un’impresa artigiana: in questa circostanza puรฒ indicarne la natura artigiana, a condizione di poter documentare la provenienza del prodotto.

Anche nel caso in cui soltanto una parte del bene abbia origine artigiana รจ possibile evidenziarlo, senza perรฒ attribuire automaticamente la stessa qualificazione all’intero prodotto.

Restano inoltre consentite formule come โ€œfatto a manoโ€, โ€œtradizionaleโ€, โ€œsartorialeโ€, โ€œsu misuraโ€ e โ€œrealizzato con manualitร โ€, a condizione che il loro impiego non risulti ingannevole.

Regole anche per partite IVA e hobbisti

Le limitazioni non riguardano soltanto le imprese commerciali. Il divieto di utilizzare le denominazioni protette interessa anche i titolari di partita IVA che non risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane e gli hobbisti che vendono occasionalmente beni o servizi.

La nuova disciplina, precisa Confartigianato, non interviene invece sulle normative speciali giร  esistenti, comprese quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette.

Il vademecum per imprese e consumatori

Per facilitare la comprensione delle nuove regole, Confartigianato ha predisposto il vademecum โ€œPubblicitร  e artigianatoโ€. La guida raccoglie indicazioni operative ed esempi utili per comprendere come utilizzare correttamente i riferimenti all’artigianato nella comunicazione commerciale.

La richiesta dell’associazione ora รจ rivolta alle Regioni, chiamate a dare concreta attuazione alla normativa. Per Confartigianato, infatti, l’introduzione delle nuove regole rappresenta soltanto il primo passaggio: senza verifiche e sanzioni efficaci, il rischio รจ che l’utilizzo improprio delle denominazioni continui a creare distorsioni della concorrenza e confusione per i consumatori.

Redazione

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