Approvato definitivamente con delibera della Giunta regionale pubblicata sul Burt il Calendario Venatorio 2024/25 della Toscana. Al via il 15 settembre, con la novitร dei quattro mesi di caccia al cinghiale, come da piano nazionale contro la Peste suina africana (Psa).
Il Calendario venatorio della Toscana
1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedรฌ e venerdรฌ, alle seguenti specie per i periodi di seguito indicati:
Dal 15 settembre al 30 dicembre, ad esclusione dei giorni di martedรฌ e venerdรฌ, รจ consentita la caccia alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano.
Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristico-venatorie รจ autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2025, in presenza di specifici piani di prelievo.
Dal 15 settembre al 30 novembre la caccia รจ consentita alle specie: starna e pernice rossa.ย Nelle Aziende faunistico venatorie รจ autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre in presenza di specifici piani di prelievo. E’ inoltre autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 in presenza di specifici piani di prelievo.
Dal 2 ottobre al 30 dicembre si puรฒ sparare alla specie allodola.
Questi i periodi di caccia per le altre specie:
– dal 15 settembre al 8 dicembre lepre comune;
– dal 15 settembre al 31 ottobre combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi รจ consentito sino al 31 dicembre;
– dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio la caccia รจ consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia รจ consentita (ai sensi dellโ art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con lโausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1ยฐ gennaio 2025 la caccia alla beccaccia รจ consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo allโinterno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
– dal 2 novembre 2024 al 30 gennaio alla moretta;
– dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio la caccia รจ consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella dโacqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago (minilepre). Per il silvilago non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, nรฉ รจ conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;
– la caccia alla volpe a partire dal 9 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 puรฒ essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attivitร svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalitร da essi individuate. In tale periodo la caccia รจ comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dellโistituto.
La caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2025 รจ consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con lโuso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.5) e nelle Aziende Faunistico Venatorie.
La caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza รจ consentita allโinterno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalitร previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attivitร di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono.
Le date per specie
Queste dunque, semplificando, le date per specie:
Allodola: 2 ottobre โ 30 dicembre;
Alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella dโacqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, porciglione, silvilago, tordo bottaccio, volpe: 15 settembre โ 30 gennaio;
Beccaccia, cesena, tordo sassello: 2 ottobre โ 30 gennaio;
Cinghiale: 2 ottobre โ 30 gennaio;
Combattente, quaglia: 15 settembre โ 31 ottobre;
Coniglio selvatico, merlo: 15 settembre โ 30 dicembre;
Fagiano: 15 settembre โ 30 dicembre (nelle Aziende faunistico venatorie fino al 30 gennaio);
Lepre: 15 settembre โ 8 dicembre;
Moretta: 2 novembre 2024 โ 30 gennaio;
Pernice rossa, starna: 15 settembre โ 30 novembre.
La caccia al cinghiale
Queste le modalitร della caccia al cinghiale in Toscana:
–ย il prelievo in braccata รจ consentito nelle aree vocate dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 nel rispetto dellโarco temporale di quattro mesi consecutivi. Nel mese di ottobre 2024 sarร cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia;
– nelle aree vocate di cui allโart. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata puรฒ essere consentita nei giorni di mercoledรฌ, sabato, domenica e nei giorni festivi, purchรฉ non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;
– il prelievo selettivo nelle aree non vocate e vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto allโart. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994, รจ consentito per tutto lโanno nei tempi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 623 del 27/05/2024 e successive integrazioni.
Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
Durante il periodo della caccia in braccata รจ consentito porre le poste in area non vocata sino a 100 metri di distanza dal confine dellโarea vocata.
Per quanto riguarda lโart. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024, si ritiene opportuno che le attivitร relative alla caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con lโausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dellโambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonchรฉ il ricorso al foraggiamento attrattivo e lโimpiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dellโarticolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185โณ, debbano essere attuate a partire dalla terza domenica di agosto (18.08.2024). Ciรฒ per dare modo ai titolari delle Unitร di gestione, con particolare riferimento agli ATC, di riorganizzare i sistemi di teleprenotazione e di modificare i propri disciplinari, con lโeccezione del territorio del Comprensorio โMassa 13โ, dove tali attivitร sono immediatamente eseguibili.
Nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata รจ consentita, dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025, a tutti i cacciatori iscritti allโATC.
Nelle Aziende faunistico venatorie
Nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie, poste sia in area non vocata che vocata, nei territori fuori dai recinti, lโattivitร in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025.
La caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area non vocata รจ consentita in selezione, in forma singola e in girata. Eโ consentita inoltre allโinterno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. Nei recinti posti allโinterno della Aziende Faunistico Venatorie รจ consentita attivitร venatoria per la forma singola, la girata e la braccata allโinterno del periodo dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025; puรฒ essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno.
La caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area vocata รจ consentita, in selezione, in forma singola e in girata. Eโ consentita inoltre in braccata 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. Nei recinti posti allโinterno della Aziende Faunistico Venatorie รจ consentita lโattivitร venatoria per la forma singola, la girata e la braccata allโinterno del periodo dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025; puรฒ essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;
2.7) ai sensi di quanto previsto allโart. 74, comma 4 del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate, nel territorio a caccia programmata, รจ riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo relativo al distretto, approvati dalla Giunta regionale.
Il carniere
Nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non puรฒ essere superiore a tre.
3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:
โ allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
โ allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
โ codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
โ moretta, 10 capi per cacciatore;
โ beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 il prelievo massimo autorizzato รจ comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
โ combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
โ starna, 5 capi per cacciatore;
โ moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. Eโ obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione lโutilizzo della App TosCACCIA. Il massimo contingente abbattibile sul territorio regionale รจ 420 capi;
โ tordo sassello: 200 capi per cacciatore
โ cesena: 150 capi per cacciatore.
Caccia vagante e uso del cane
Queste le limitazioni per la caccia vagante e lโuso del cane:
4.1) dal 9 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, lโutilizzo del cane da seguita รจ consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);
4.2) dal 9 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025 lโutilizzo del cane da seguita รจ altresรฌ consentito per la caccia alla volpe in braccata alle squadre che sono state comunicate allโATC e ai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;
4.3) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 lโutilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia รจ consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo allโinterno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000. Lโeventuale manifestazione di โondate di geloโ, oppure il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterร la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali, nonchรฉ mediante messaggistica inviata agli utilizzatori del tesserino venatorio digitale;
4.4) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 la caccia vagante, anche con lโutilizzo del cane da ferma o da cerca, รจ consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie;
4.5) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025, lโutilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, รจ altresรฌ consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nellโAllegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4.6) dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 รจ consentito altresรฌ lโutilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;
4.7) dal 9 dicembre al 30 gennaio 2025 lโuso del cane da seguita รจ consentito per la caccia al cinghiale in forma singola nelle aree non vocate. Nello stesso periodo รจ consentito lโuso del โcane limiereโ abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata nelle aree non vocate;
4.8) dal 9 dicembre al 30 dicembre 2024 lโuso del cane da seguita รจ consentito per la caccia al silvilago (minilepre);
4.9) dal 9 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025 รจ consentito lโutilizzo del cane da tana per la caccia alla volpe;
4.10) il prelievo selettivo delle specie ungulate deve essere svolto senza lโuso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati.
5) di stabilire che lโallenamento e lโaddestramento dei cani รจ consentito nel periodo dal 25 agosto al giovedรฌ precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedรฌ 12.09.2024), nei giorni di martedรฌ, giovedรฌ, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nel periodo dal 18 agosto al 24 agosto tali attivitร saranno possibili nei giorni di martedรฌ, giovedรฌ, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11,00.
6) di prendere atto che per lโuso ed il trasporto di munizioni contenenti pallini di piombo nelle zone umide e a 100 metri dalla stesse vige il divieto previsto dalla normativa vigente (normativa europea e Legge 157/92 art. 31 commi 1bis, 1ter, 1quater come introdotti dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023);
Zsc e Zps
Rispetto alle misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)โ le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:
โขnel mese di gennaio lโesercizio dellโattivitร venatoria รจ consentito unicamente nei giorni di giovedรฌ e di domenica con lโeccezione della caccia agli ungulati;
โขdivieto di effettuazione della pre-apertura della attivitร venatoria;
โขdivieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo allโinterno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune dโacqua dolce nonchรฉ nel raggio di 150 m dalle rive piรน esterne;
โขdivieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula) e Combattente (Philomachus pugnax);
โขdivieto di svolgimento dellโattivitร di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
โขdivieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
โขrelativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dellโInferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1ยฐ Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Spatula querquedula), Mestolone (Spatula clypeata), Alzavola (Anas crecca), Moriglione (Aythya ferina), Canapiglia (Mareca strepera), Fischione (Mareca penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella dโacqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus).
Tesserino venatorio
Il tesserino venatorio regionale cartaceo deve essere consegnato al Comune di residenza allโatto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdรฌ precedente la terza domenica di settembre di ciascun anno.
Disposto inoltre lโutilizzo del tesserino venatorio digitale di cui allโapplicazione denominata โTosCacciaโ, che sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo. I cacciatori residenti anagraficamente in Toscana, devono, entro e non oltre il 14 settembre 2024 per lโannata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni.
Si puรฒ utilizzare lโApp TosCaccia installata sul proprio cellulare al posto del tesserino cartaceo o il tesserino venatorio cartaceo tradizionale, disinstallando la App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata.
La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo lโabbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristico venatorie non sia obbligatoria lโannotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. Lโannotazione della casella di โcaccia in forma vaganteโ รจ opzionale ed รจ fatta dal cacciatore esclusivamente per contribuire alla raccolta di dati statistici.
La caccia di selezione
La caccia di selezione รจ esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici piani di prelievo adottati con delibere della Giunta regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedรฌ e il venerdรฌ. Nellโarco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui allโart. 1, comma 2 della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa lโattivitร di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o lโapplicazione denominata โTosCacciaโ o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui allโart. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui allโart. 6 della l.r. 20/2002 o nella App โTosCacciaโ.
Apposita delibera per le preaperture
Lโapertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, sarร autorizzata e disciplinata con successiva deliberazione. Al fine di assicurare il rispetto dellโarco temporale di cui allโarticolo 18, comma 2 della L. 157/1992 il calendario venatorio per le specie interessate dalla pre-apertura subirร una sospensione oppure una anticipazione della data di chiusura di pari durata dellโarco temporale di apertura anticipata.
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