Cambiati i tassi applicati dall’INPS alle rateazioni e ai differimenti dei contributi previdenziali, oltre alle sanzioni civili previste in caso di mancato o ritardato versamento.
Come indicato nella circolare INPS n. 98 dell’11 settembre 2026 e deriva dalla decisione della Banca Centrale Europea di aumentare di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo al 2,65%.
Rateizzazione dei debiti contributivi: tasso al 4,65%
A partire dal 16 settembre, l’interesse di dilazione applicato alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è passato al 4,65% annuo. Il nuovo tasso riguarda le domande di rateazione presentate a partire dal 16 settembre 2026.
Rimangono invece invariati i piani di ammortamento già emessi e notificati, che continuano ad applicare il tasso previsto al momento della loro emissione.
Differimento dei versamenti
La stessa aliquota del 4,65% annuo viene applicata anche all’interesse dovuto nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine per il versamento dei contributi.
In questo caso il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Omesso o ritardato pagamento: sanzione all’8,15%
Cambiano anche le sanzioni civili previste in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Dal 16 settembre 2026 la sanzione è fissata all’8,15% in ragione d’anno, determinata sulla base del nuovo tasso del 2,65%, maggiorato di 5,5 punti percentuali.
Si tratta quindi della misura ordinaria applicabile nei casi di omissione contributiva.
Una possibilità di regolarizzazione entro 120 giorni
La circolare INPS prevede anche una particolare modalità di regolarizzazione per chi provvede spontaneamente al pagamento.
Se il contribuente effettua il versamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in un’unica soluzione e prima di eventuali contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione civile viene calcolata nella misura del 2,65% annuo, senza la maggiorazione di 5,5 punti.
Questa possibilità riguarda i casi di mancato o ritardato versamento e richiede il rispetto delle condizioni indicate dalla normativa e dalla circolare INPS.
La sintesi
La Cgia ha elaborato una semplificazione del quadro aggiornato, che riprotiamo:
| Situazione | Nuova misura |
|---|---|
| Rateizzazione dei debiti contributivi | 4,65% annuo |
| Differimento del termine di versamento | 4,65% annuo |
| Omesso o ritardato pagamento | 8,15% annuo |
| Regolarizzazione spontanea entro 120 giorni, in unica soluzione e prima di contestazioni | 2,65% annuo |
Per le imprese che hanno già in corso un piano di rateazione, è importante sottolineare che i piani già emessi e notificati non vengono modificati per effetto del nuovo tasso.
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