Polizza contro gli infortuni domestici: chi ne ha diritto

In un’intervista rilasciata al quotidiano Avvenire, Il presidente dell’Inail Franco Bettoni sottolinea l’importante ruolo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, invitando a non sottovalutare la pericolosità del lavoro svolto tra le mura della propria abitazione. La casa non è percepita come un luogo a rischio, nonostante secondo l’Istat ogni anno si verifichino circa 4 milioni di incidenti domestici, di cui 8 mila mortali. La polizza assicurativa è stata istituita con la legge n. 493 del 1999, che ha equiparato il lavoro domestico alle altre forme di occupazione.

L’assicurazione è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si occupano dei lavori in casa e della cura dei familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita. “Si tratta di una popolazione molto vasta di lavoratori e lavoratrici a cui, grazie a questa assicurazione, garantiamo maggiore tutela contro gli infortuni, riconoscendole anche una nuova dignità”. Inoltre, possono sottoscrivere la polizza anche studenti fuorisede, pensionati, stagionali e lavoratori a tempo determinato.

“Il premio è davvero alla portata di tutti e, quando il reddito complessivo lordo non supera i 4.648,11 euro l’anno e il reddito familiare lordo è inferiore ai 9.296,22 euro l’anno, il premio assicurativo è a carico dello Stato”, ricorda Bettoni. Il costo della polizza non è frazionabile su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali. In caso di prima iscrizione il pagamento deve essere effettuato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la copertura decorre dal giorno successivo al pagamento. In caso di rinnovo, il premio va versato entro il 31 gennaio, ma si beneficia della copertura a partire dal primo gennaio. Qualora il versamento sia eseguito dopo la data di scadenza, la copertura assicurativa avrà inizio dal giorno successivo a quello del pagamento.

In caso di infortunio, si accede alla rendita mensile se l’inabilità subita è pari o superiore al 16%. In caso di morte, ai superstiti viene corrisposta una rendita calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, oltre ad un assegno una tantum di oltre 10 mila euro. Qualora sia accertata un’inabilità permanente tra il 6% e il 15%, si ha diritto a una prestazione una tantum di 337,41 euro.

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