Ecobonus: le regole per i condomini

Il superbonus del 110 per cento spetta anche ai lavoratori autonomi e alle imprese che si trovano in un condominio. Di norma, i contribuenti diversi dalle persone fisiche non possono utilizzare il bonus per interventi su singole unità immobiliari appartenenti a un condominio, ma c’è un’eccezione. Se è il condominio stesso a fare i lavori, l’agevolazione spetta a tutte le unità immobiliari che lo compongono, compresi uffici, negozi, magazzini e lo cali adibiti ad attività d’impresa di lavoro autonomo. Se, dunque, un negozio all’interno di un condominio decide di fare lavori di efficientamento energetico (ecobonus) non ha diritto all’agevolazione del 110 per cento; se, invece, i lavori sono stabiliti dal condominio, allora anche al negozio spetterà il superbonus per la quota spettante.

Impresa e lavoratore autonomo beneficeranno del bonus del 110 per cento secondo la loro quota millesimale e potranno richiedere la detrazione per recuperare la spesa effettuata in cinque rate annuali di pari importo. Oppure, potranno cedere il credito d’imposta. Stesso discorso per i lavori sulle parti comuni per i quali è previsto il sismabonus del 110 per cento o quello ordinario, con detrazioni dal 50 all’85 per cento. E pure per il bonus facciate del 90 per cento.

Le imprese sono escluse quando i lavori riguardano un intero palazzo adibito ad attività. Il comma 10 stabilisce infatti che le agevolazioni non si applicano alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni; su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Se i lavori vengono effettuati su un’intera palazzina, il bonus scatta solo se questa è adibita dal proprietario ad abitazione principale. Gli immobili d’impresa non sono compresi.

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