Pari dignità della donna lavoratrice nel settore del credito

“Pari opportunità e pari dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro”. La frase è stata inserita nel nuovo Contratto collettivo di lavoro del credito, firmato dai sindacati il 19 dicembre del 2019 ed entrato in vigore ora. In occasione dell’8 marzo, la Fabi ha voluto riproporre questo passaggio per contribuire all’opera di sensibilizzazione.

La Fabi è infatti impegnata fortemente nell’assicurare un ambiente di lavoro con pari dignità per i due generi. Una parità che trova ispirazione già nella Costituzione, nell’articolo 3, “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…” e nell’articolo 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore…”.

Dal 1948 a oggi, tuttavia, la strada per la parità di genere è stata complicata. La parità di genere è un principio giuridico, l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo. Oggi la legislazione tutela la donna, la maternità e favorisce la parità di genere. Sono stati dunque fatti notevoli passi avanti, ma ancora non bastano. L’Italia è il Paese europeo che più velocemente sta progredendo da questo punto di vista, eppure il quarto Gender Equality Index ci dice che manca qualcosa. Presentato dall’Eige, l’agenzia europea che monitora l’uguaglianza di genere nei 28 Paesi membri, il rapporto mette a confronto i dati nel periodo 2005 – 2017.

Con 63 punti su 100, l’Italia è 14esima nell’Ue per l’indice sull’eguaglianza di genere. Dal 2005, i punteggi sono migliorati di più nei settori dell’accesso a ruoli di potere (+31,5 punti) e della conoscenza (+7,1 punti). Nel dominio del tempo i progressi si sono invece fermati (-0,8 punti dal 2005 al 2017). Nel documento si legge: “In Italia la violenza contro le donne è sia una conseguenza che una casa di disparità persistenti di genere nelle aree di lavoro, salute, denaro, potere, istruzione e gestione del tempo”.

Anche nel settore bancario, in questi anni, sono state recepite misure di tutela. L’accordo 8 marzo 2017, ‘Congedo a disposizione delle vittime di violenza di genere’, dove si istituiva la possibilità di accedere a un congedo retribuito della durata massima di tre mesi per le vittime di violenze di genere; la Dichiarazione congiunta Abi – OO.SS. del 12 febbraio 2019, ‘Molestie e violenze di generi sui luoghi di lavoro’, dove si stabilisce l’inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di genere. Entrambe sono entrate a far parte del nuovo CCNL del credito.

Exit mobile version