Congedo mestruale, abbiamo chiesto all’Onorevole Mura, firmataria della pdl – L’intervista esclusiva

Congedo lavorativo per le donne che soffrono di dismenorrea. La proposta arriva da quattro deputate parlamentari che hanno presentato in aula, a Montecitorio, una proposta di legge che chiama in causa il complesso mondo delle pari opportunità e  delle differenze di genere.

Per comprendere realmente il carattere e i contenuti della proposta abbiamo pensato di andare direttamente alla fonte e parlarne con l’Onorevole Romina Mura, prima firmataria della pdl al vaglio del parlamento.

 

Onorevole Mura, come è nato l’iter che ha portato alla stesura della proposta di legge riguardo il congedo per dismenorrea?

Ho avuto diverse segnalazioni da associazioni e medici circa la diffusione e insieme il forte impatto della dismenorrea sulla quotidianità delle donne che ne soffrono. Così insieme al mio collaboratore abbiamo approfondito il tema, al fine di comprendere come la “patologia”, perché di questo si tratta, fosse contemplata nei sistemi legislativi dei paesi europei e più in generale di quelli occidentali. La ricerca ci ha portato a scoprire la previsione normativa del congedo per dismenorrea in alcuni paesi asiatici e poi siamo venuti a conoscenza dell’esperienza della Bristol Coexist. E così abbiamo provato a lanciare il sasso nello stagno per provocare il dibattito e il confronto. Che non è tardato ad arrivare.

Abbiamo già letto qualcosa a riguardo sul web, ma vorremmo approfittare di questa occasione per approfondire e fare chiarezza:  quali sono i punti salienti della proposta di legge?

Innanzitutto l’oggetto della legge, come chiaramente si legge nel titolo della stessa, è l’istituzione del congedo per le lavoratrici che soffrono di dismenorrea e non del congedo mestruale, come erroneamente si è detto e scritto nei mesi scorsi.

E infatti la proposta legislativa istituisce il congedo, fino a un massimo di tre giorni lavorativi mensili, esclusivamente per le lavoratrici che soffrono di dismenorrea, non di tutte le lavoratrici. Dismenorrea, ossia ciclo mestruale doloroso, in forma tale da impedire l’assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative giornaliere, risultante da certificazione del/della ginecologo/a. Dismenorrea temporaneamente invalidante e certificato del medico specialista, due elementi determinanti per definire il campo delle beneficiarie. L’astensione da lavoro delle lavoratrici beneficiarie del congedo non comporta alcuna riduzione né della retribuzione, né della contribuzione connesse all’inquadramento professionale delle stesse.

Nella relazione si legge: “[…] una percentuale di donne che oscillerebbe tra il 60% e il 90% sarebbe affette da dismenorrea. E a causa di questi problemi l’assenza delle lavoratrici è compresa tra il 13% ed il 51% mentre tra le adolescenti in età scolastica sarebbe compresa tra il 5% ed il 15%”. È prevista anche un’assenza giustificata da scuola per le studentesse?

Nella presente stesura abbiamo considerato solo le lavoratrici affette da dismenorrea temporaneamente invalidante.

Da un punto di vista medico, per le donne esistono esigenze fisiche cha la società non è pronta a metabolizzare. È importante dunque sottolineare che la pdl  si propone anche come effettivo riconoscimento di problematiche “di genere” come può essere per l’appunto la dismenorrea e l’influenza che il ciclo mestruale ha sulla salute della donna. Inoltre la donna, una volta rientrata a lavoro e aver avuto la possibilità di prendersi cura del proprio corpo, dimostra una maggiore produttività che secondo le stime è triplicata. Potremmo dire che questa legge prende le mosse da un’evidente lacuna in questo ambito? Inoltre, in che modo è dimostrata la maggiore produttività al rientro dal congedo?

Credo che per costruire una situazione di effettiva uguaglianza, si debba partire dal riconoscere le differenze, fra le altre, quelle di genere. I normali disagi procurati dal ciclo mestruale non costituiscono elementi di trattamento differente delle lavoratrici rispetto ai lavoratori, mentre la dismenorrea grave, l’unica presa in considerazione dalla pdl, è una vera e propria patologia che determina nelle lavoratrici che ne sono affette, uno stato di sofferenza fisica tale per cui in quei giorni vengono compromesse le normali capacità lavorative, determinandosi di fatto una stato di temporanea invalidità al lavoro. Quindi con questa proposta di legge abbiamo inteso porre il problema di un riconoscimento specifico di questa patologia, che appunto è particolare perché attiene a una condizione di genere. Il riconoscimento del congedo fino a un massimo di tre giorni determina per le lavoratrici e per le aziende, di cui le stesse sono dipendenti, l’opportunità di organizzare al meglio il proprio lavoro. In tal senso vien meno anche il rischio rispetto a un calo della produttività. Perché l’assenza da lavoro è in qualche modo programmata e non improvvisa. Il congedo potrà essere di tre giorni, di un giorno o eventualmente potrà consistere in una differente organizzazione della giornata lavorativa.

 

Fine della prima parte

Leggi la seconda parte Congedo per dismenorrea. Intervista all’On. Romina Mura – seconda parte

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