Superbonus 110%: vale anche per i condizionatori

Il Superbonus 110 per cento è applicabile anche all’acquisto e all’installazione di condizionatori a basso consumo energetico. Naturalmente, la condizione fondamentale è che questo lavoro sia legato a interventi cosiddetti trainanti, ovvero che garantiscano il salto di due classi energetiche almeno.

Il condizionatore, per essere incluso nella detrazione, deve essere almeno di classe A+. La sostituzione dei climatizzatori può rientrare anche tra gli interventi trainanti, secondo il decreto legislativo 48/2020 per la definizione di ‘impianti di riscaldamento’, che comprende “il complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”.

Sarà l’Enea l’organismo che avrà l’onere di provare e accettare le richieste di detrazioni fiscali. Anche i condizionatori dovranno essere fissi e funzionanti, o riattivabili con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

I requisiti sono quelli definiti nell’articolo 119 del dl 34/2020 che prevede l’alzarsi della detrazione al 110 per cento anche a tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013, convertito in legge 90/2013. I limiti di spesa sono quelli già previsti dalla normativa vigente per ogni intervento di efficienza energetica.

L’acquisto e l’installazione di condizionatori, come detto, devono essere agganciati a un intervento trainante quali: isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, interventi antisismici o di riduzione del rischio sismico. Se la sostituzione dei condizionatori non è associata a nessuno di questi interventi, si può comunque sfruttare la detrazione del 65 per cento per chi acquista un condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per la sostituzione di uno di classe inferiore.

Ricordate che per poter usufruire delle detrazioni, è necessario conservare e consegnare tutti i documenti al momento della dichiarazione dei redditi: ricevuta del bonifico del pagamento, ricevuta di avvenuta transazione se il pagamento è avvenuto con carta di credito o debito, documentazione di addebito sul conto corrente, fattura di acquisto. A meno che il contribuente non abbia deciso di usufruire della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura.

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