Moratoria di mutui e linee di credito: slitta la scadenza

Il Decreto Agosto ha esteso la moratoria su mutui e linee di credito, prevista dal Cura Italia, al 31 gennaio 2021. La misura vale per micro, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali che hanno problemi temporanei di carenza di liquidità in seguito all’emergenza covid. L’eccezione riguarda la imprese turistiche: in caso di autorizzazione da parte della Commissione Ue, la proroga dei pagamenti delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 potrà arrivare al 31 marzo dell’anno prossimo. Chi ancora non è stato ammesso alla moratoria, potrà fare domanda entro fine anno.

Con la proroga, si congelano fino al 31 gennaio 2021 linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve termine, così come rate di prestiti e canoni in scadenza. Ricordiamo che il termine precedente di scadenza era il 30 settembre del 2020.

Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo (data di pubblicazione del decreto Cura Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021; per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni; per i mutui e gli altri  inanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese appartenenti al settore turistico per le rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Le imprese possono richiedere di pagare la quota interessi, sospendendo soltanto i rimborsi in conto capitale. La proroga del Decreto Agosto fa slittare al 31 gennaio 2021 anche le segnalazioni di sofferenza alla Centrale rischi di Bankitalia per le imprese che abbiano beneficiato della moratoria. Le aziende possono rinunciare alla nuova sospensione presentando, entro il 30 settembre 2020, al soggetto finanziatore nuova comunicazione.

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