Ecobonus: modello per cessione credito d’imposta disponibile dal 15 ottobre

Edilizia

Dal prossimo 15 ottobre sarà possibile compilare il modello con cui si opta per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto per lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, in pratica il superbonus del 110 per cento.

La comunicazione all’Agenzia delle entrate deve pervenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si eseguono i lavori. Si invia esclusivamente per via telematica, anche utilizzando gli intermediari. A spedirla deve essere il beneficiario della detrazione (per interventi sulle unità immobiliari) o l’amministrazione di condominio (per gli interventi sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al superbonus, invece, la comunicazione viene inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione per via telematica delle dichiarazioni). Chi rilascia questo visto, verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati dei lavori.

Ricordiamo, infatti, che sia in caso di utilizzo diretto del superbonus o di cessione o sconto in fattura serve l’asseverazione timbrata da un tecnico abilitato. In questo modo, si dimostra che l’intervento effettuato è stato fatto in modo conforme al requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute sono congrue. Una copia dell’asseverazione, sempre ed esclusivamente per via telematica, viene inviata all’Enea. Per gli interventi antisismici occorre l’asseverazione che attesta l’efficacia degli interventi, rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

Cessionari e fornitori possono utilizzare il credito d’imposta solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta inizia dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

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