Ecobonus: obbligatorio il visto di conformità

Edilizia

Per poter usufruire del superbonus del 110 per cento, l’ecobonus, sarà necessario il visto di conformità dei dati che certificano il possesso dei requisiti necessari per la detrazione d’imposta. Il chiarimento è arrivato da Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, nell’audizione davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza dell’Anagrafe tributaria.

Che cos’è esattamente il visto di conformità? E’ l’attestazione da parte del professionista circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili. Ed è obbligatorio in caso di:
– presentazione del Modello 730;
– compensazione orizzontale dei crediti IVA con importo superiore a 5.000,00 euro;
– compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive IRAP per importi superiori a 5.000,00 euro;
– esecuzione del rimborso di un credito IVA superiore a 30.000,00 euro.

Il professionista, apponendo il suo visto, deve indicare il proprio codice fiscale e firmare negli spazi dei modelli della dichiarazione. In questo modo, il professionista attesta anche che i dati corrispondono alle disposizioni fiscali, che determinano oneri deducibili e detraibili, oltre ad altri dati come ritenute e crediti d’imposta.

Per quel che riguarda il sismabonus al 110 per cento, chi rilascia il visto di conformità deve verificare “la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”. Il contribuente, oltre a farsi rilasciare il visto di conformità, dovrà farsi dare dal professionista l’attestazione o asseverazione le certificazioni energetiche idonee a confermare l’esistenza dei requisiti tecnici insieme alla congruità delle spese effettuate.

In mancanza degli attestati o con infedeltà dei dati, è prevista una multa che va da 2 mila a 15 mila euro.

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