Ecobonus e bonus facciate: i due benefici non sono cumulabili

Edilizia

Bonus facciate ed ecobonus non sono cumulabili. L’azienda pubblica che restaura la facciata dei suoi immobili, effettuando anche interventi di efficientamento energetico sugli stessi, non può usufruire di entrambi gli sconti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che i privati che rinnovano l’aspetto di un immobile di zona A o B, per accedere al bonus facciate hanno bisogno della certificazione dell’ente competente e non di un ingegnere o un architetto.

Attenzione, quindi, perché l’azienda che effettuando lavori di ristrutturazione della facciata migliori pure la classe termica dell’edificio, potrà ottenere solo uno tra bonus facciate, ecobonus e recupero del patrimonio edilizio. La seconda risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda la certificazione necessaria per chi decida di intervenire in un immobile che si trovi in zona A o B oppure assimilabile a zona A o B. In questo caso, servirà il benestare dell’ente competente per ottenere il bonus facciate. Non basta insomma la firma di un ingegnere o dell’architetto.

Ricordiamo che il bonus facciate permette di ottenere una detrazione pari al 90 per cento delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2020, l’ecobonus o il sismabonus permettono invece di ottenere una detrazione del 110 per cento delle spese che sono state sostenute per efficientamento energetico o per interventi che migliorino la stabilizzazione dell’edificio in caso di terremoto.

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