Patente e revisione: scadenze prorogate di sette mesi

Patente di guida e revisione del veicolo: data di scadenza prorogata di sette mesi. L’Italia ha infatti recepito il regolamento dell’Unione Europea dello scorso 25 maggio, relativo all’emergenza coronavirus e che ha uniformato la proroga di sette mesi, su tutto il territorio della Ue, per le scadenze dei documenti: patenti, revisioni, Cqc.

Andiamo a vedere nello specifico: per la patenti di guida, scadute o in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, la loro validità viene prorogata di sette mesi dalla data di scadenza indicata; in tale periodo, il conducente potrà continuare a circolare in tutti i Paesi dell’Unione Europea. I titolari di patente con scadenza 31 gennaio 2020, invece, potranno usufruire dell’estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020 e solo per la circolazione in Italia.

Il regolamento Ue proroga sempre di sette mesi le revisioni di tutti i veicoli a motore delle categorie M (automobili), N (veicoli commerciali), 03 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonnellate), 04 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate) e Ts (trattori stradali o motrici) con scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020. Come per quanti hanno patente scaduta, anche in questo caso si può circolare in tutto il territorio dell’Ue. La disciplina europea deve però essere armonizzata con la norma nazionale, che autorizzava i veicoli da revisionare entro il 31 luglio 2020 a circolare sino al 31 ottobre 2020.

Per i veicoli immatricolati nel nostro Paese delle categorie M, N, 03, 04 e Ts ci sono quindi differenti scadenze. Quelli con revisione scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale. Quelli con revisione scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020. Quelli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei Paesi Ue compresa l’Italia per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia. Infine i veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e O2 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 t) immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020 – esclusi dall’applicazione del regolamento europeo – possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Altre norme pure per la carta di qualificazione del conducente (Cqc), che è l’abilitazione di guida professionale necessaria a chi conduce un mezzo per il trasporto merci o persone su strada. Il termine di scadenza di validità del codice armonizzato 95, apposto sulla patente di guida o sulla Cqc, scaduto o in scadenza tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogato di sette mesi nei quali si può circolare su tutto il territorio Ue, Italia compresa. Se la Cqc è stata rilasciata in Italia, le cose cambiano: per le carte di qualificazione del conducente in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020. L’ispezione biennale a cui devono venire sottoposti i tachigrafi dei veicoli per trasporti merci o persone, da effettuarsi originariamente tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, si può fare entro i sei mesi successivi alla data prevista. Nel frattempo, si può circolare in tutta l’Ue, anche in Italia.

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