Ecobonus e sismabonus: per cosa e chi può usufruirne

Edilizia

Ecobonus e Sismabonus sono due concetti che diventano attuali dopo il decreto Rilancio, che li ha creati. Si arriva a detrazioni del 110 per cento sulle spese effettuate, ideali per rilanciare il mondo dell’edilizia, che attendeva una scossa per ripartire.

Spieghiamo subito che ecobonus (per efficientamento energetico) e sismabonus (per efficientamento strutturale) si potranno applicare a edifici e non a singole unità immobiliari. Le spese sostenute tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 potranno essere portate in detrazione in cinque quote annuali di pari importo. Per quali lavori si potrà usufruire di questo superbonus?

Per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. L’ammontare massimo della detrazione è calcolato su spese non superiori a 60 mila euro, moltiplicate per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche insieme all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microgenerazione. Il tetto massimo è 30 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

Per interventi sugli edifici unifamiliari, per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. Tetto massimo 30 mila euro. Detrazioni riconosciute pure per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto cambiato.

Per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (acquisto e posa in opera di finestre con infissi, di schermature solari), a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi descritti in precedenza. Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo indicato dai limiti di spesa previsti per ogni intervento.

Per l’adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Sono esclusi gli edifici in zona 4. La detrazione è calcolata su un totale di 96 mila euro di spesa, moltiplicato per numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Le detrazioni di imposta possono essere convertite in sconti in fattura, anticipati dal fornitore che effettua materialmente gli interventi e che poi recupera sotto forma di credito d’imposta, con possibilità di successiva cessione del credito a terzi, incluse banche o intermediari finanziari di altro tipo; oppure in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

È allo studio la possibilità di usufruire dello stesso tipo di detrazione per le seconde case e per gli alberghi.

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