Sentenza di proscioglimento dal reato di truffa ai danni dell’assicurazione. Intervista all’Avv. Raffaele Ascione

avv. raffaele ascione

avv. raffaele ascione

Qualche giorno fa è stata depositata dal Tribunale penale di Roma la motivazione della sentenza di proscioglimento emessa nell’ambito di una  nota vicenda  giudiziaria che vedeva coinvolti più coimputati per il reato di truffa ai danni dell’assicurazione.

Si trattava, in particolare, di alcune denunce di sinistro inviate dai legali di più persone danneggiate che rappresentavano la verificazione di molteplici incidenti stradali avvenuti con la stessa autovettura in un ristretto arco temporale in Campania.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dunque, stante le anomalie di cui innanzi nonché il disconoscimento del sinistro da parte di alcuni asseriti conduttori dei mezzi coinvolti, aveva esercitato l’azione penale – per il reato di truffa ai danni dell’assicurazione – nei confronti dei soggetti che avevano avanzato richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Ebbene, abbiamo chiesto ad uno dei difensori delle persone coinvolte in questa indagine penale, Avv. Raffaele Ascione del Foro di Roma, come si è arrivati alla sentenza di proscioglimento nei confronti della propria assistita e quali sono gli elementi affinchè si possa effettivamente configurare il reato in esame.

“Perché possa configurarsi il reato non è sufficiente che il danneggiante disconosca il sinistro. Quest’ultimo, infatti, è portatore di interessi personali confliggenti con quelli del danneggiato (quali ad esempio quello che non venga modificato il premio della propria polizza assicurativa) e può essere pertanto indotto a disconoscere il sinistro”.

Sono queste le parole dell’Avv. Ascione che chiarisce, inoltre, come sia onere della Procura dimostrare la mancata verificazione dell’incidente stradale.

“negli ultimi anni, purtroppo, gli Inquirenti si sono affidati sempre più spesso al solo contenuto delle relazioni investigative svolte dalle compagnie assicurative stesse, senza svolgere alcun autonomo accertamento. Ciò risulta ancora più grave se si considera che solo le indagini dell’Autorità Giudiziaria garantiscono che le prove vengano assunte con tutti i crismi di legge. Affidare a parti private – tra l’altro anch’esse portatrici di interessi confliggenti con le persone danneggiate – l’accertamento dei fatti, dunque, svilisce il ruolo dell’A.G. e di tutti gli operatori di diritto che partecipano al processo.”

In altre parole, occorrerà dimostrare – oltre ogni ragionevole dubbio – che quanto denunciato dal soggetto danneggiato non corrisponda al vero.

L’Avv. Ascione, inoltre, ha tenuto a precisare come “il vaglio del Giudice debba necessariamente essere ancor più rigoroso in presenza di soggetto incensurato che abbia documentato le lesioni subite. Né può ritenersi – come nel caso della mia assistita – che la verificazione di più sinistri in un ristretto arco temporale possa giustificare, da sola, una sentenza di condanna. Il giudice dovrà vagliare ogni singolo sinistro pronunciandosi autonomamente su ogni singolo episodio e vagliando la veridicità di ognuna delle denunce di sinistro inviate alla Compagnia assicurativa”.

Il legale, infine, ha espresso viva soddisfazione per l’esito del procedimento penale che ha visto coinvolta la propria assistita e che si è concluso con una sentenza di proscioglimento, sottolineando come la cliente abbia sempre riposto fiducia nella giustizia, confidando in una celere definizione della vicenda giudiziaria a suo carico.

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