Prestazioni di lavoro occasionale: ecco la nuova disciplina

Con la circolare numero 107 del 5 luglio 2017, sono arrivate indicazioni operative rispetto alla disciplina delle prestazioni occasionali, introdotta dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge n.96 del 21 giugno 2017.

La nuova normativa prevede che i datori di lavoro (chiamati utilizzatori) possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due diverse forme di contratto: il Libretto Famiglia (per le persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione) e il Contratto di prestazione occasionale (per gli altri datori di lavoro: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazione e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni).

Flussi informativi e finanziari, versamenti dal datore di lavoro ed erogazione del compenso al lavoratore, sono gestiti dall’Inps. Come visto, le due forme contrattuali si differenziano per il datore di lavoro, ma anche per modalità e tempi di comunicazione della prestazione, per l’oggetto della prestazione, per il regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie. Per entrambe le forme di contratto, sono previste: registrazione del datore di lavoro e del lavoratore (prestatore) attraverso piattaforma informatica gestita dall’Inps, che può essere effettuata pure tramite call center dell’Istituto, versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il modello F24 ovvero gli strumenti di pagamento elettronici, inserimento in procedura, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di lavoro occasionale, pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’Inps, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

Stringenti sono i limiti economici per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro occasionali, riferite all’anno civile: per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, sono consentiti compensi non superiori a 5 mila euro; per ciascun lavoratore, con riferimento a ogni datore di lavoro, sono consentiti compensi di importo non superiori a 2.500 euro; per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

Per poter utilizzare Contratto di prestazioni di lavoro occasionale e Libretto famiglia, il datore di lavoro deve avere preventivamente alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite F24 o strumenti di pagamento elettronici), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

Il 15 mese successivo a quello della prestazione, l’Inps erogherà al lavoratore i compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta: accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o, infine, bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane Spa. La circolare fornisce le indicazioni operative per consentire ai soggetti interessati di accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, sia in qualità di lavoratori che di datori di lavoro. In particolare, per il Contratto di Prestazione Occasionale, la circolare fornisce i dettagli del regime generale e dei particolari regimi previsti per le Pubbliche Amministrazioni e per l’agricoltura.

A partire dal 10 luglio 2017, datori di lavoro e lavoratori dovranno preventivamente registrarsi al seguente servizio: www.inps.it/prestazionioccasionali, direttamente tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto.

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