Bonus baby sitter: a quanto ammonta, chi può riceverlo

Il governo Draghi ha varato già diverse misure per venire incontro ai lavoratori più colpiti dalla crisi pandemica. Tra queste, c’è il bonus baby sitter, riconosciuto pure alle Partite Iva, ovvero ai lavoratori autonomi.

La domanda per usufruire di questo bonus può essere inoltrata dal sito dell’Inps, utilizzando il servizio ‘Bonus servizio di babysitting’, e tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente. La somma che può essere accreditata è pari a fino 100 euro a settimana in caso di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena. La scadenza per la presentazione della domanda è il 30 giugno 2021, non si escludo proroghe.

Possono richiedere il bonus anche i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze collegate all’emergenza epidemiologica. Per il settore sanità, possono fare domanda i dipendenti appartenenti alla categoria dei medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118). Infine, i medici di base e i pediatri di libera scelta, anche se non hanno un contratto di lavoro subordinato.

Il bonus viene concesso solo se entrambi i genitori non possono permettersi di accudire il minore. Non spetta a chi già usufruisce delle agevolazioni stabilite dall’articolo 2 del Decreto del 13 marzo 2021, che prevede che “il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto”.

L’importo viene erogato mediante il Libretto di famiglia. Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; in quest’ultimo caso, il bonus non è cumulabile con quello asilo nido.

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