Ecobonus: comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo

Edilizia

Ecobonus: la comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle entrate, per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si effettua materialmente la spesa. Occorre comunque fare riferimento al modello precompilato, che si scarica gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia.

La comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari abilitati come il commercialista, dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio nel caso in cui i lavori fossero eseguiti sulle parti comuni degli edifici e non sulle singole unità immobiliari.

Per quanto riguarda gli interventi che danno diritto al superbonus, il regolamento che è stato approvato definitivamente prevede che la comunicazione debba essere inviata solo dal soggetto che rilascia il visto di conformità. I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione di cui non ha usufruito il beneficiario originario. Il credito d’imposta è quindi fruibile dal giorno 10 del mese.

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