Superbonus 110%: asseverazione e visto di conformità, chi li rilascia e cosa rischia se dice il falso

Edilizia

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha spiegato che il consulente o il commercialista che rilasciano il visto di conformità sul superbonus, in assenza dei presupposti o dichiarando il falso, rispondono di truffa aggravata e indebite erogazioni ai danni dello Stato, in concorso con il beneficiario del 110 per cento.

Coloro che possono rilasciare il visto di conformità sono consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili. Chi invia l’asseverazione sul rispetto dei requisiti, la congruità delle spese e l’ efficacia degli interventi, invece, è il tecnico abilitato o il professionista incaricato della progettazione strutturale. Consulenti del lavoro e commercialisti non possono rilasciare asseverazioni o attestazioni che il contribuente deve allegare alla domanda di superbonus. Questi ultimi verificano che però le asseverazioni ci siano. Ma non sta a loro accertare la veridicità e la congruità dei dati contenuti in tali atti. Non possono insomma essere chiamati a rispondere dei reati che, eventualmente, verranno contestati al beneficiario del superbonus in concorso con il tecnico abilitato e il professionista incaricato della progettazione strutturale.

Se però consulente e commercialista rilasceranno il visto di conformità senza che ne ricorrano i presupposti o dichiarando conformi dati che non lo sono, con coscienza e volontà di agevolare e favorire il beneficiario del 110 per cento nella realizzazione del progetto criminoso da lui stesso ideato, risponderanno delle sanzioni previste.

Quindi, asseverazione e visto di conformità sono due atti completamente diversi, rilasciati da professionisti diversi. Entrambe le categorie di professionisti, però, possono incorrere in sanzioni se errano nel loro compito di osservazione e attestazione.

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