Morlupo (MIUR): “Per il ruolo dei privati nella ricostruzione evitare le problematiche del sisma del 1997”.

Paola Morlupo

Paola Morlupo

“Le problematiche già rilevate nel 1997 in ordine alla ricostruzione e alle modalità d’intervento dei soggetti privati, possiamo ritenerle normativamente risolte?”. E’ la domanda d’esordio dell’Avv. Paola Morlupo, docente Miur, nonché Presidente del Coordinamento dei Presidenti dei Consorzi Obbligatori per la ricostruzione post sisma 1997 della Regione Umbria, intervenuta nel corso del convegno “Terremoto Centro Italia: profili tecnici e contrattuali della ricostruzione privata”, iniziativa di Confindustria Macerata e Ance Macerata, con il patrocinio di Ance Marche e Anaci.

Domanda, ovviamente retorica, considerato che “in Umbria la normativa – come ha ricordato l’Avv. Morlupo – s’era mossa tra un ambito nazionale e regionale, nella mistione degli interessi in gioco”.

L’Avv. Morlupo h passato in rassegna le criticità riscontrate all’epoca, tra cui soprattutto la natura giuridica dei Consorzi Obbligatori, in bilico tra l’essere soggetti Pubblici, Privati o un mix tutto da interpretare a seconda dei casi.

“In Umbria – ha detto – la scelta normativa riguardante l’obbligatorietà della costituzione degli enti consortili, ha fatto sorgere dubbi circa la possibile qualificazione dei Consorzi Obbligatori: se considerarli enti di natura pubblicistica o privatistica”.

Questione non di poco conto, viste anche le conseguenze, ad esempio, dettate dall’inattività del Consorzio stesso e della possibilità del Comune di sostituirsi occupando temporaneamente gli immobili.

“Da più parti si affermò – ha proseguito l’Avv. Morlupo – che la presenza di finalità pubbliche non escludeva a priori la qualificazione privatistica dei Consorzi”.

Un problema al limite della contraddizione, per chi, come le imprese coinvolte nella ricostruzione, doveva partecipare ad una realtà come i Consorzi, che la normativa ritiene agiscano sulla base del diritto privato ancorché ne facciano parte Enti Pubblici.

“Neppure la Commissione Giuridica nominata – ha ricordato sempre l’Avv. Morlupo – aveva risolto il problema, puntualizzando che lo schema tipo di atto costitutivo-statuto di Consorzio Obbligatorio aveva previsto un consorzio di diritto amministrativo che agisce con norme di diritto privato non ha natura di impresa, ma di associazione senza fini di lucro. Più che risolvere le problematiche, gettò le basi per un necessario approfondimento”.

“Il problema della qualificazione – ha continuato l’Avvocato – riemerse pienamente quando l’atto costitutivo tipo di statuto del consorzio contenuto in due delibere di Giunta Regionale risultava non derogabile nel suo contenuto, una situazione che aveva fatto sorgere dubbi in ordine alla natura privatistica dell’atto che doveva risultare invece derogabile, e quando questi atti-tipo rinviavano per la disciplina all’art. 36 e seguenti del Codice Civile”.

Risultava assurda, inoltre, la responsabilità del Presidente del Consorzio, per effetto dell’operatività dell’art. 38, nel senso che per le obbligazioni assunte in nome e per conto del consorzio rispondeva personalmente e solidalmente con il fondo sociale: “Vista l’esiguità dei fondi sociali – ha osservato l’Avv. Morlupo – costituiti da piccole quote versate dai consorziati, era ben comprensibile come risultasse eccessivamente gravosa la responsabilità per il Presidente nelle ipotesi di insufficienza dei contributi statali rispetto alle opere da realizzare”.

Provvedimenti successivi hanno poi “affievolito” il problema: “Il Presidente rispondeva soltanto entro i limiti del contributo concesso, mentre per le somme in eccedenza, il cosiddetto accollo, rispondevano direttamente i consorziati proprietari, nei limiti della quota di proprietà, con l’esclusione del vincolo di solidarietà tra gli stessi”.

L’Avv. Morlupo ha anche passato in rassegna altri argomenti e altre problematiche ancora irrisolte tra cui: i Consorzi aggregati; i tecnici incaricati, con il problema della convezione al fine di evitare soluzioni di accollo; gli accolli ed il relativo contratto di appalto il cui iniziale schema tipo, propinato dalla Regione, non conteneva affatto la parziarietà dell’obbligazione; la consapevolezza che i soggetti che sottoscrivono l’appalto ed il contratto di professione intellettuale con i professionisti, sono consumatori; infine, la necessaria specifica professionalità della figura del presidente del consorzio.

“Ciò che si può oggi concretamente affermare – ha ribadito l’Avv. Morlupo – è che a distanza di oltre venti anni dal sisma del 1997, l’usuale discrasia tra l’importo ammissibile ed il contributo concesso ha determinato, e ancora determina, accolli di spesa imputabili alle opere – strutturali connesse e interne – ed alle spese tecniche, a prescindere ed anzi a volte pure in contrasto con quanto pattuito convenzionalmente tra le parti”.

“La natura e la qualificazione dei consorzi – ha poi concluso – incide sia sotto il profilo dei rapporti contrattuali che il consorzio è tenuto a concludere – con le imprese e con i professionisti – sia sotto il profilo della gestione dei contributi pubblici erogati. Occorre considerare che i soggetti parti dei contratti agiscono per scopi personali – trattasi infatti per lo più di ricostruzione di abitazioni – assumendo la veste di soggetti consumatori. Si tratta, quindi, di una normativa che anche nella predeterminazione degli schema-tipo del consorzio e del contratto di appalto, qualora venisse operata tale scelta sistematica, deve essere comparata con la concreta funzione propria degli interessi sottesi e riferibili ad ogni singolo individuo”.

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