I concessionari delle strutture portuali, i cosiddetti Marina Resort, non hanno alcun potere di identificazione dei soggetti che pernottano all’interno delle proprie imbarcazioni.
Il principio è stato riconosciuto dalla sentenza con cui il Tribunale di Genova ha disposto l’assoluzione del legale rappresentante di un Marina Resort in relazione all’obbligo di comunicazione, secondo quanto previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S., alle Questure territorialmente competenti delle generalità delle persone alloggiate presso le proprie imbarcazioni.
Scrive il giudice che “i concessionari delle strutture portuali non hanno alcun potere di identificazione dei soggetti che pernottano all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo fornito dal Marina Resort”.
“Siamo molto soddisfatti dell’esito del giudizio” – il commento del presidente di Assonat-Confcommercio, Luciano Serra -. Si tratta di un provvedimento che ha tenuto conto anche di quanto esposto nel cd. Piano del Mare su tale problematica, l’ inapplicabilità dell’articolo 109 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps) ai “Marina Resorts” in analogia di quanto previsto per i porti turistici”.
“Un risultato a favore della portualità turistica italiana che aiuta concretamente le nostre imprese nell’espletamento delle attività verso il diportismo nazionale ed internazionale” aggiunge Serra. Che conclude: “Prosegue il nostro impegno sui tavoli istituiti dal Governo a sostegno di azioni e istanze concrete per le nostre imprese, che sono una tessera qualificante del mosaico del Turismo e rappresentano un comparto capace di offrire nuove opportunità di crescita per il nostro Paese, come dimostrano i diversi studi sull’Economia del mare”.