Illegittima la riduzione di Lufthansa dall’1% allo 0,1 % della commissione per la vendita della biglietteria. La Cassazione ha dato definitivamente ragione a Fiavet-Confcommercio, che aveva sollevato la questione nel 2016, a seguito della decisione di Lufthansa di ridurre la commissione di vendita della biglietteria da parte delle agenzie di viaggio Iata.
Fiavet-Confcommercio aveva contestato al vettore di aver ridotto unilateralmente la commissione sulla base della disposizione regolatrice del rapporto di vendita con le agenzie accreditate Iata, sostanzialmente rendendola simbolica e anti-economica rispetto ai costi ed oneri (il canone annuo, fideiussione, corsi di formazione/aggiornamento, implementazione hardware/software) imposti per mantenere il rapporto di vendita.
Contro la politica della “zero commission” dei vettori, la Fiavet aveva quindi adito le vie legali, ottenendo due pronunce favorevoli, davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Milano, che avevano pienamente accolto le domande della Federazione e dell’agenzia associata Fiavet-Confcommercio, Moretti Viaggi di Milano, resasi “porta bandiera” in questa vertenza per l’intera categoria.
Ma la partita si è chiusa solo a seguito del pronunciamento della Cassazione, a cui aveva fatto ricorso Lufthansa per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha però dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di censura, in integrale accoglimento delle conclusioni svolte da Fiavet-Confcommercio nel controricorso depositato.
“Con tale pronuncia – commenta l’avvocato Federico Lucarelli, legale di Fiavet che ha patrocinato il giudizio – rimangono, quindi, ferme le sentenze di I e II grado del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, le quali avevano dichiarato la nullità della clausola contrattuale dell’art. 9 del PSAA/IATA (che regolamenta il rapporto di vendita della biglietteria fra le agenzie di viaggio e più di 200 vettori IATA), nella parte che consente ai vettori di modificare senza limiti il regime commissionale dovuto alle agenzie di viaggio venditrici della biglietteria aerea”
“L’effetto pratico – continua Lucarelli – è il diritto degli agenti di viaggio di poter richiedere a Lufthansa, facendo valere le statuizioni giudiziarie ottenute da Fiavet-Confcommercio, la corresponsione della maggiore commissione non percepita a partire dal 01 Gennaio 2016, corrispondente alla differenza tra lo 0,1 % e l’1% e applicato prima della comunicazione di riduzione di Lufthansa del 03.06.2015, dichiarata illegittima”.
“E’ una giornata storica – afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi –abbiamo portato a compimento, dopo 8 anni di battaglie giudiziarie, un impegno preso con i nostri associati. Avevamo assicurato ai tantissimi agenti Iata che avremmo difeso i loro legittimi diritti e così abbiamo fatto, con caparbietà e coerenza”. “Questa sentenza della Cassazione – prosegue il presidente di Fiavet-Confcommercio – deve essere un punto di ripartenza e di riflessione con il mondo dei vettori; un punto per ripensare al rapporto di vendita della biglietteria Iata, che non può essere più impositivo e unidirezionale, ma deve avere margini di elasticità e concertazione. Dobbiamo aprire subito un tavolo di confronto con i vettori Iata per rinsaldare un sinergico e profittevole rapporto di collaborazione per entrambe le parti, rispettando i ruoli e gli impegni di ciascuno. Confido che questo mio appello venga raccolto e si archivi la stagione dei Tribunali, che per la Federazione rappresenta sempre ultima spiaggia”.
Ora si apre la strada dei rimborsi a favore delle agenzie di viaggio.