Il Tar del Lazio “smonta” la circolare sul piombo, i cacciatori chiedono un decreto legge

calendario venatorio

Il Tar del Lazio “smonta” la circolare esplicativa con cui, lo scorso febbraio, i ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura avevano circoscritto alle sole aree di pregio le “zone umide” nelle quali, secondo il regolamento comunitario 2021/57, non si può cacciare utilizzando le munizioni tradizionali, con il piombo.

A seguito del ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste (Lac, Wwf, Lipu e Lav, che esultano perché hanno trovato conferma ai loro dubbi sull’efficacia della circolare dello scorso febbraio) i giudici amministrativi hanno emesso un’ordinanza cautelare nella quale argomentano che una circolare ministeriale contiene norme di rango inferiori a un regolamento sovranazionale e la sua applicazione è quindi nulla, se in contrasto con il regolamento Ue, che si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

La Commissione Europea aveva contestato la circolare interministeriale italiana, chiedendo la piena applicazione del regolamento, che vieta l’utilizzo delle munizioni di piombo in tutti i corsi d’acqua e a ridosso di essi (fino a 100 metri di distanza). Zone dove, con l’applicazione della normativa europea, è vietato anche il possesso delle munizioni con il piombo.

Le associazioni venatorie riunite nella Cabina di regia nazionale (Federcaccia, Enalcaccia, Libera Caccia, AnuuMigratoristi, Arcicaccia, Italcaccia e Cncn) hanno chiesto, nell’incontro avuto con i rappresentanti dei ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, che il Governo intervenga con un decreto legge, da convertire poi in legge, in tempi rapidissimi, visto l’imminente inizio della stagione venatoria. Le stesse associazioni venatoria avevano già chiesto un intervento di legge, temendo appunto che il solo regolamento esplicativo interministeriale potesse essere sopraffatto dal regolamento Ue. Un provvedimento che secondo i cacciatori esporrebbe l’Italia al massimo ad una procedura di pre-infrazione.

I cacciatori chiedono che ci sia chiarezza, attraverso un provvedimento normativo con rango di legge che eviti pericolose incertezze interpretative sulla definizione dei corsi d’acqua, a ridosso dei quali i cacciatori non possono detenere cartucce con piombo. E questo, argomentano, “affinché si evitino interpretazioni della normativa che ne travalichino i contenuti e lo spirito di tutela dell’ambiente, trasformandola in un provvedimento vessatorio nei confronti della caccia e dei cacciatori”.

Articoli correlati

“L’attività venatoria è legittima. I cacciatori sono cittadini che contribuiscono economicamente alle attività di ripopolamento...

E’ stato approvato in Senato, con l’apposizione della fiducia da parte del Governo, il decreto...

cinghiale

Sono 612mila i prelievi annui dei cinghiali fissati dal Piano straordinario di catture, abbattimento e...

Altre notizie

Altre notizie