La negoziazione assistita, ovvero la sottoscrizione di un accordo con il quale le parti decidono di collaborare per risolvere una controversia, può ora essere utilizzata anche per trovare un’intesa consensuale per l’affidamento ed il mantenimento dei figli di coppie di fatto, cioè non sposate. È una delle novità introdotte dalla legge 206 del 2021, entrata in vigore lo scorso 22 giungo, con la quale si è delegato il Governo ad intervenire per avere una maggiore efficienza del processo civile, per rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e per razionalizzare la gestione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie.
“Oggi, quindi, la negoziazione assistita può essere utilizzata in diverse tipologie di situazione” spiega l’avvocato Luigi Parenti, patrocinante in Cassazione e titolare dell’omonimo storico studio legale a Roma con sede anche a Milano, che cita alcune delle più frequenti: “Nella disciplina delle modalità di mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati al di fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni già determinate in merito, ma anche per stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne nato sia dentro che fuori dal matrimonio. Oltre che per la determinazione degli alimenti e per la modifica di questo tipo di decisioni”.
La novità, nella pratica, porta ad una semplificazione delle procedure e, quindi, ad una contrazione dei tempi necessari. “È possibile trovare un accordo stragiudiziale da convogliare all’interno di una convenzione di negoziazione assistita (sottoscritta sia dalle parti che dagli avvocati) – aggiunge l’avvocato Parenti – Da quel momento scattano dieci giorni nel corso dei quali l’accordo dovrà essere inviato all’Ufficio del Pubblico Ministero Affari civili del Tribunale, chiamato a valutare che siano state rispettate le prescrizioni inderogabili”. In caso di esito positivo il giudice autorizzerà l’accordo, che non dovrà essere trasmesso al Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio, poiché intervenuto fra coppie di fatto. Qualora il Pubblico Ministero non autorizzi l’accordo, invece, lo invia entro cinque giorni al presidente del Tribunale, che fissa la comparizione delle parti.
“La possibilità di accedere alla negoziazione assistita anche per le copie di fatto ovviamente – precisa l’avvocato – non impedisce loro di optare per l’iter seguito fino ad ora e di rivolgersi ad un giudice per stabilire le condizioni di mantenimento, visita e frequentazione”.
SCOPRI DI PIU’
VISITA IL SITO
http://www.studiolegaleparenti.com/