Il “mattone” torna a tirare. Oltre mezzo milioni gli immobili trattati. Tutelare i consumatori

Il cielo sopra il mercato immobiliare si è tinto di rosa negli ultimi periodi. Lo stabilisce il Cento Studi Tecnocasa che parla di un innalzamento del 7,5% rispetto alle abitazioni compravendute. Tradotto in numeri reali si parla di oltre mezzo milione di immobili che hanno cambiato proprietario. Questo relativamente ai primi nove mesi del 2022. Il trend rialzista dovrebnbe addirittura impennarsi nei rimanenti tre mesi che dovrebbero concludersi con una compravendita di 770.000 immobili. Movimenti solo positivi che però inducono ad una attenzione importante i consumatori che si potrebbero trovare senza difesa, soprattutto verso coloro che acquistato le case nuove, spesso solo su disegno, con la promessa che tutto andrà per il verso giusto. Lo sottolinea Luca Tonzani, agente immobiliare e componente della Borsa Immobiliare dell’Umbria

“Il legislatore – ricorda Tonzani – col Decreto legislativo 122/2005 e successive modifiche ed integrazioni ha avuto premura di tutelare gli acquirenti (persone fisiche) che acquistano immobili in corso di costruzione da eventuali perdite economiche in caso di crisi dell’impresa costruttrice o in caso di gravi danni e difetti della costruzione.

Vediamo quali sono le principali tutele.

Anzitutto al contratto preliminare e ad ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto, il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente, pena la nullità del contratto che può far valere solo l’acquirente, una fidejussione che garantisca, in caso di crisi dell’impresa, il rimborso di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà.

Inoltre, all’atto di trasferimento della proprietà il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente, a pena di nullità del contratto che può far valere solo l’acquirente, una polizza assicurativa di durata decennale dalla data di ultimazione dei lavori, che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, per gravi difetti costruttivi.

Infine, il contratto preliminare ed ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. In buona sostanza – sintetizza Tonzani – bisogna andare dal notaio, il quale saprà sicuramente dare piena attuazione alla normativa di tutela. Se si disattende questo obbligo c’è la nullità assoluta del contratto.

L’acquirente – sottolinea infine Luca Tonzani – non può rinunciare in alcun modo alle tutele previste dal decreto 122/2005 e ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.

 

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