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Un immobile oggetto di esecuzione immobiliare può essere venduto dall’esecutato sino alla sua aggiudicazione.

di Redazione
16/12/2021
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Forse molti non sono a conoscenza che un immobile pignorato, ovvero sottoposto ad esecuzione immobiliare, può essere venduto dall’esecutato fino al giorno in cui vi è l’asta e la conseguente aggiudicazione a favore di un terzo acquirente.

Ci siamo però rivolti all’avvocato Roberto Mauro che si occupa di diritto immobiliare ed è iscritto al Foro di Milano per ricevere maggiori informazioni su questa possibilità.

Un soggetto e/o una società che subisce il pignoramento del proprio immobile ha facoltà di venderlo fino al giorno della relativa vendita all’asta e/o dell’assegnazione.

Questo deriva dal fatto che l’esecutato fino all’aggiudicazione e al successivo trasferimento del bene a favore di chi ha partecipato con successo all’asta è proprietario del proprio immobile e può procedere alla sua vendita qualora riesca a soddisfare il creditore procedente e gli eventuali creditori intervenuti.

Avv. Roberto Mauro

L’art. 629 c.p.c. dispone infatti che: “Il processo (esecutivo) si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”. Vi è rinuncia agli atti quando i creditori risultano soddisfatti per aver incassato quanto gli spetta o quanto ritengono di poter accettare a seguito di una negoziazione sul debito esistente.

L’esecutato in qualsiasi momento antecedente alla vendita all’asta e/o assegnazione del proprio bene immobile può quindi soddisfare i propri creditori pagando i debiti (magari raggiugendo anche un accordo che li riduca) e ottenendo così l’estinzione del processo esecutivo a suo carico e la “liberazione” del proprio immobile, dal peso del pignoramento.
E’ un procedimento delicato ed è opportuno avvalersi di due figure professionali.

Da un lato vi è la necessità di avvalersi di un mediatore immobiliare che trovi un potenziale acquirente per l’immobile, dall’altro un avvocato che con il denaro messo a disposizione dal
potenziale acquirente, proceda alla negoziazione dell’accordo per la liberazione dell’immobile dal pignoramento.
Ovviamente non è sempre possibile raggiungere il predetto obbiettivo ma spesso è possibile farlo previo un attento esame della situazione generale.

I vantaggi per l’esecutato sono molteplici. Tutto l’iter esecutivo fino all’aggiudicazione dell’immobile è molto oneroso e tali costi ricadono sull’esecutato. La sua interruzione implica
pertanto un risparmio di denaro.

Il raggiungimento di un accordo economico con i creditori quali banche e/o istituti finanziari in genere, determina la cancellazione dei debiti dalla Centrale dei Rischi gestita da Banca d’Italia.

Da ultimo è il caso di precisare che prima l’esecuto raggiunge la decisione di vendere meglio è atteso che si può evitare il pagamento delle spese del perito estimatore, del custode e del delegato alla vendita.

Tags: avv. roberto mauroLombardiasireputation
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