Contributi a fondo perduto Dl Sostegni-bis: modalità e a chi spettano

Con il Decreto Sostegni-bis sono arrivati nuovi contributi a fondo perduto. Vediamo chi li riceverà automaticamente e chi dovrà invece fare domanda all’Agenzia delle Entrate. È ancora possibile fare domanda per i contributi previsti nel primo Decreto Sostegni, ma c’è tempo solo fino al 28 maggio prossimo. Ricordate che questo vi garantisce l’automaticità dei secondi contributi. Chi, infatti, ha usufruito dei primi, potrà accedere a questo nuovo bonus, che va da un minimo di mille euro a un massimo di 150 mila. Il periodo su cui determinate il calo del fatturato del 30 per cento viene allargato, va ora da gennaio ad aprile.

Chi non aveva i requisiti per accedere ai contributi previsti dal Decreto Sostegni, potrebbe esservi incluso ora. Il periodo da considerare è infatti diverso (1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021) per considerare il calo del fatturato. È previsto anche un saldo finale per chi dimostrerà di aver avuto un calo economico relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Condizione necessaria per accedere a questa misura è aver presentato la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre.

Chi ha già ricevuto il primo sostegno, può non ripresentare domanda: riceverà in automatico il pagamento di una somma uguale a quella già erogata. Ci dovranno però essere alcune condizioni. La partita Iva dovrà risultare ancora attiva all’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis. Chi ha avuto una risposta negativa alla prima richiesta, chi lo ha restituito o lo ha percepito indebitamente in automatico non riceverà nulla. Se si ha diritto a una somma maggiore, va fatta una nuova richiesta, non basta la precedente domanda.

I nuovi beneficiari dovranno fare richiesta all’Agenzia delle Entrate e rientrare nei parametri richiesti. Ovvero ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019, un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021. Vecchi e nuovi beneficiari dovranno compilare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere il saldo finale sulla base delle perdite di esercizio nel confronto 2020-2019.

Anche per questo bonus si potrà scegliere tra due possibilità: accredito diretto sul conto corrente, utilizzo in compensazione sotto forma di credito d’imposta.

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