Rifiuti: sconto del 40% sulla Tari se il Comune non fa la raccolta

Grande novità arriva dopo una sentenza della Cassazione: se il Comune non raccoglie i rifiuti nella zona in cui si vive, si ha diritto a uno sconto della Tari che può arrivare anche al 40 per cento, a seconda della distanza dal punto più vicino di raccolta.

La sentenza riguarda i proprietari di casa. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una società a cui era stato chiesto il pagamento della Tari nonostante il servizio di raccolta non venisse mai svolto dal Comune. Con l’ordinanza 19767/2020, i giudici hanno dato ragione all’azienda ordinando la riduzione del 40 per cento della Tari.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la tassa sui rifiuti “è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta”.

Secondo il comma 656 della legge 147/2013, “la Tari è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dell’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”.

Il successivo comma, il numero 657, dice che “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.

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