Bonus Covid-19: chi riguarda e a quanto ammonta

L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha pubblicato un vademecum delle novità previste da bonus e indennità, relative a ulteriore misure di sostegno per alcune categorie di lavoratori, inserite nel Decreto Agosto.

L’articolo 5 del DL 104/2020 allunga di due mesi Naspl e Dis-Coll per chi ha visto scadere le prestazioni tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, alle stesse condizioni dell’articolo 92 del Decreto Rilancio Italia. L’importo, per ogni mensilità, è pari all’ultimo spettante per la prestazione originaria. La proroga si rivolge anche ai soggetti che già hanno beneficiato di quella del DL Rilancio. L’articolo 9 prevede indennità onnicomprensiva per alcune categorie di autonomi e subordinati, già beneficiari del bonus di marzo, aprile e maggio 2020. Esclusi invece i liberi professionisti che hanno partita Iva, i collaboratori coordinati e continuativi, gli autonomi iscritti alle gestione speciali dell’Ago e i lavoratori agricoli.

Sempre l’articolo 9 prevede indennità onnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, a patto che non siano destinatari di pensione o di rapporto dipendente o Naspl alla data del 15 agosto. L’indennità è pari a 1000 euro. Stessa somma per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano i requisiti già elencati.

Bonus di mille euro totali pure per subordinati e autonomi che, per colpa del covid, hanno finito, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro. Non devono essere titolari di un contratto a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente, così’ come non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Il comma 2, lettera a) specifica i requisiti dei lavoratori stagionali non del settore turistico e degli stabilimenti termali, senza un lavoro da gennaio 2019 al 17 marzo 2020, che abbiano lavorato per almeno trenta giornate nello stesso periodo. L’articolo 9, comma 2, lettera b) prevede un bonus di mille euro per i lavoratori intermittenti, con almeno trenta giornate di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Al comma 2, lettera c) si parla dell’indennità di 1000 euro per gli autonomi senza partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 abbiano avuto contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile, che non abbiano un contratto attivo al 15 agosto 2020. Per questi contratti, devono essere già iscritti, il 17 marzo, alla Gestione separata, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.

Passiamo al comma 2, lettera d) con riferimento ai venditori a domicilio, per cui è previsto un bonus di mille euro, a condizione che possano far valere un reddito annuo 2019, derivante da questa attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata al 17 marzo 2020 e non ad altre forme di previdenza obbligatorie.

Al comma 4 dell’articolo 9 è prevista un’indennità di mille euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con i requisiti di cui all’articolo 38 del Decreto Cura Italia. Il bonus va agli scritti al Fondo che possono far valere almeno sette contributi giornalieri riconosciuti nel 2019, da cui derivi un reddito inferiore a 35 mila euro.

Il comma 5, articolo 9, dà conto dei lavoratori a termine del settore turismo e stabilimenti termali, che hanno diritto a 1000 euro di indennità se hanno questi requisiti: titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali di durata pari ad almeno trenta giornate; titolari, nel 2018, di uno o più contratti a lavoro determinato o stagionale nel settore turismo e stabilimenti termali di almeno trenta giornate complessivamente; assenza di titolarità, al 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Passati 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Agosto (lunedì 31 agosto), decade la possibilità di richiedere l’indennità di cui all’articolo 84 del Decreto Rilancio Italia. In particolare se si tratta dell’indennità Covid-19 per queste categorie: liberi professionisti titolari di partita Iva, collaborati coordinati e continuativi, lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali, lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alla vendite a domicilio, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Nell’articolo 10 del Decreto Agosto si prevede, infine, un’indennità di 600 euro per giugno e altrettanti per luglio ai marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché ai lavoratori di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente contratto di arruolamento o lavoro dipendente nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione per almeno 30 giorni nello stesso periodo, non titolari di contratto, arruolamento, Naspl, indennità di malattia o pensione diretta alla data del 15 agosto.

Exit mobile version