Bonus mobili: ecco quali sono ammessi e quali no

Rinnovato anche per quest’anno il Bonus mobili ed elettrodomestici. Chi, nel 2019, ha acquistato mobili o grandi elettrodomestici, può detrarre nella dichiarazione dei redditi il 50 per cento di ciò che ha speso, in dieci quote annuali, fino a un massimo di 10 mila euro. Il bonus è applicabile laddove sono stati effettuati lavori di ristrutturazione sull’immobile dal primo gennaio 2019.

Sono due le macrocategorie per cui è stato pensato il bonus mobili:
– arredi, ossia cucina, librerie, tavoli, armadi, credenze, letti, materassi, poltrone, divani;
– grandi elettrodomestici, ossia frigo, stufe elettriche, forni, microonde, piani di cottura, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, ventilatori elettrici di classe energetica pari o superiore ad A+ (non vale per forni e lavasciuga, ammessi al bonus anche se di classe energetica A).

Non rientrano nella categoria degli elettrodomestici agevolabili quelli piccoli come frullatore o tostapane. Neanche l’acquisto di porte interne e pavimentazioni, tipo parquet, o tendaggi.

Il collegamento tra lavori di ristrutturazione e acquisto di mobili è previsto dal comma 2, articolo 16 della legge 63/2013. Il bonus 2020, dice, è destinato a chi fruisce della detrazioni ristrutturazioni “limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal primo gennaio 2019”. I lavori devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, in modo da poter presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui sono stati effettuati i lavori.

Per i mobili acquistati nel 2019, i lavori devono essere iniziati il primo gennaio 2018. Altrimenti, non si possono mettere in detrazione in questa dichiarazione. I mobili possono anche non essere destinati allo stesso ambiente che è stato o sta venendo ristrutturato. Se sistemi il bagno, il bonus mobile si applica comunque anche al frigorifero. L’importante è ricordarsi che l’inizio dei lavori di ristrutturazione devono precedere quella in cui si acquistano i beni, mentre non è fondamentale che le spese relative siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

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