La cessione dei crediti d’imposta per botteghe, negozi, canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per gli affitti d’azienda, può avvenire nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, ed individua nella data del 31 dicembre 2021 il termine perentorio entro il quale la cessione deve essere comunicata.
Lo prevede il provvedimento n. 250739/2020 emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 1° luglio 2020. Inoltre, il provvedimento stabilisce che la quota dei crediti d’imposta ceduti e non utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, non può essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso e neppure ulteriormente ceduta.
È inspiegabile la chiusura alla cessione della quota non utilizzata, la quale, tuttavia, potrebbe essere imputata ad una infelice formulazione letterale della disposizione attuativa” ha commentato il Presidente nazionale dell’Associazione nazionale tributaristi Lapet Roberto Falcone.
In realtà, la norma di legge – ed il relativo provvedimento di attuazione – tendono ad allineare i termini di utilizzo dei suddetti crediti d’imposta alla disciplina ordinaria di cui all’art. 17, co. 1, D.lgs 241/1997; quest’ultima norma, infatti, prevede che la compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
“Tuttavia, queste stringenti preclusioni non sembrano coerenti con l’obiettivo delle norme citate, le quali intendono sollevare parzialmente i conduttori e gli affittuari dagli oneri relativi ai canoni di affitto e locazione effettivamente corrisposti nei mesi di marzo, aprile, maggio – ha aggiunto Falcone. Detto obiettivo, per quanto apprezzabile, potrebbe non essere raggiunto proprio per effetto dei termini troppo serrati per utilizzare il credito d’imposta, il quale, nonostante le evidenti preoccupazioni per le finanze pubbliche, avrebbe avuto bisogno di ben più ampio respiro per quanto riguarda i termini di utilizzo”.
Come sempre propositivi i tributaristi Lapet che, per tramite dei suoi esperti collaboratori Riccardo Bizzarri e Jacopo Buriani, suggeriscono di modificare l’art.122, co. 1, D.l. 34/2020 (Decreto Rilancio), nei termini che seguono: consentire la cessione del credito almeno fino al 31 dicembre 2022; semplificare l’utilizzo del credito individuando come termine ultimo di utilizzo il 31 dicembre 2022 indipendentemente dall’anno in cui è avvenuta la cessione; consentire il rimborso della quota di credito non utilizzata.
“Gli stessi termini e modalità di utilizzo del credito, incluso il diritto di rimborso della quota non utilizzata, dovrebbero essere garantiti anche in caso di utilizzo diretto da parte del contribuente che ha maturato il credito – ha ribadito il presidente. Inoltre, è necessario eliminare tali limitazioni anche all’utilizzo della cessione degli altri crediti d’imposta, ad esempio per il superbonus 110%”.