Studio Legale-Tributario Barbuto&Partners: “L’apporto di consulenza legale qualificata e di una specifica assistenza diventa essenziale nelle situazioni di crisi aziendale”

Studio Legale Barbuto-Luca Barbuto

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Il perdurante stato di crisi economica che ha investito il Paese, con i conseguenti effetti negativi sul mondo produttivo, ha reso di estrema attualità l’interrogativo circa i possibili rimedi normativi per il superamento dello stato di crisi d’impresa.

La normativa attuale prevede una serie di opportunità che consentono all’imprenditore in stato di crisi di risolvere le problematiche attinenti al debito ed alla incapacità di farvi fronte, mediante soluzioni di tipo extragiudiziale art. 67 L.F. (ossia senza passare per il Tribunale), con un piano attestato di risanamento oppure di tipo giudiziale, attraverso l’accordo di ristrutturazione dei debiti 182 L.F. da un lato ed il concordato preventivo dall’altro. 160 L.F.

Il piano attestato è uno strumento attraverso cui l’imprenditore in crisi, che intenda proseguire l’attività di impresa si propone di realizzare il risanamento della esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria, preferibilmente adottabile in assenza di azioni esecutive da parte dei creditori ed in presenza di un passivo contenuto, quando la crisi, pur essendo grave, risulta ancora abbastanza gestibile.

In assenza di prospettive di risanamento attraverso il piano attestato, la scelta di esdebitazione dovrà essere indirizzata verso soluzioni diverse quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex. art. 182-bis LF) e il concordato preventivo (artt. 160 e seguenti della LF);

In materia di crisi di impresa è’ opportuno segnalare i recenti interventi adottati dal Governo con la Legge Delega n. 55/2017 la quale ha previsto l’obbligo, in capo agli organi di controllo societario ed a coloro che eseguono la revisione contabile, di dare immediato avviso all’organo amministrativo dei fondati indizi che fanno supporre lo stato di crisi dell’azienda. Tale obbligo è previsto anche per i creditori qualificati della società debitrice quali Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e agenti della riscossione delle imposte.

L’inosservanza degli obblighi sopra indicati determina una serie di sanzioni per i soggetti inadempienti, quali,   per l’organo di controllo societario il risarcimento del danno causato alla società e ai suoi creditori dall’aggravamento del dissesto aziendale a seguito dell’omessa segnalazione dello stato di crisi e per il creditore qualificato (Agenzia delle Entrate, Inps, Agenzia della Riscossione, ecc.), la perdita del privilegio che assiste il suo credito nei confronti del debitore in stato di crisi.

L’apporto di consulenza legale qualificata e di una specifica assistenza diventa quindi essenziale nelle situazioni di crisi aziendale al fine di individuare le cause dell’indebitamento e gli strumenti risolutori appropriati anche in ragione degli obblighi di legge a cui gli organi di controllo societario sono tenuti.

Fuori dai casi sopra descritti (soluzioni extracontrattuali mediante il piano attestato di risanamento – accordo di ristrutturazione – concordato) la legge n. 3/2012 – c.d. legge salva suicidi – ha disciplinato ipotesi di “concordato minore” ovvero soluzioni al sovra-indebitamento ed allo stato di crisi destinate alle famiglie, persone fisiche, professionisti e società non fallibili finalizzate allo stralcio del debito ed alla ripresa dell’attività familiare, professionale e d’impresa.

Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione sono appunto gli strumenti previsti dalla legge 3/2012 attraverso i quali il soggetto indebitato ed in stato di difficoltà economica potrà ottenere l’abbattimento del debito nei confronti delle Agenzia Fiscali, Banche e Finanziarie anche mediante dilazione di pagamento del debito residuo.

Lo studio Legale Barbuto & Partners ha maturato negli anni una consolidata esperienza, giudiziale e di consulenza, nell’ambito delle procedure di risanamento aziendale e di sovra-indebitamento che hanno consentito a famiglie ed imprese, attraverso i provvedimenti di omologa dei tribunali, l’esdebitamento e la conseguente ripresa dell’attività.

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