Linee vita – la sicurezza degli addetti ai lavori in altezza «Una giungla di regolamenti regionali»

Giancarlo Vitali

Con l’approvazione della legge regionale per la modifica della legge regionale Campania del 27 febbraio 2007 nr 3 che disciplina le misure di  prevenzione e protezione in dotazione all’opera contro i rischi di cadute dall’alto  degli addetti alla manutenzione sulle coperture si adegua alle altre regioni italiane. Dopo Friuli Venezia Giulia, Toscana, Piemonte, Umbria, Veneto, Liguria, Sicilia, Trentino, Emilia Romagna e Lombardia che hanno già approvato le disposizioni tecniche sulle cosiddette «Linee vita», anche la Campania prova quindi a dare un cambio di passo all’annosa questione del miglioramento delle condizioni di lavoro in quota e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

«Un provvedimento legislativo a cui dovrà seguire anche un regolamento tecnico attuativo – sottolinea Giancarlo Vitali, presidente di Linea Vita By COMED di Bergamo e presidente vicario di APC-Lavori in quota di AIAS, associazione professionale impegnata nel promuovere una formazione qualificante per gli addetti e per la sicurezza sui luoghi di lavoro -. «Questi regolamenti tecnici impongono di fatto misure più restrittive rispetto  a quanto già  previsto nel  D.Lgs 81/08 smi allegato XVI contenuti del fascicolo con le caratteristiche dell’opera per il fatto che le Regioni possono legiferare in materia di sicurezza. Il problema nasce quando questi regolamenti si differenziano tra di loro, in quanto sono di carattere regionale e non nazionale, vengono pubblicati non contestualmente con le norme tecniche che nel contempo vengono aggiornate a livello nazionale ».

L’obiettivo che deve restare è nell’ambito di dare più efficacia alle misure di sicurezza previste  in dotazione all’opera : «con il presupposto che le “Linee Vita” devono essere sempre conformi alle norme tecniche di riferimento  ma soggette ad una specifica progettazione che ne prevede una serie di analisi di tipo tecnica ,operativa, gestionale ma soprattutto di efficacia del sistema, elaborata dopo un’attenta analisi dei rischi. Una corretta installazione eseguita da personale competente e messa in servizio con il rilascio dell’asseverazione di conformità firmata da un tecnico abilitato non si può ridurre semplicemente con l’espletamento ad un obbligo legislativo a discapito della sicurezza di chi lavora e con un possibile sperpero di risorse economiche da parte dei committenti – conclude Vitali -. Spesso, però, la realtà è quella di soddisfare esclusivamente quanto previsto nei regolamenti regionali ai fini di ottenere un permesso abilitativo o agibilità dell’edifico , dimenticando gli obblighi legislativi in materia di sicurezza previsti nel D.Lgs 81/08 smi ».

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