Pensioni precoci: Inps, si possono inviare le domande

Il 16 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n.87, sul Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016 n.232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori cosiddette precoci. Nella stessa serata, l’Inps ha pubblicato la Circolare n.99 del 16 giugno 2017 e, dalle prime ore del 17 giugno, data di entrata in vigore del DPCM, è operativa l’applicazione per la trasmissione telematica delle domande.

Con la circolare n.99 vengono date le prime indicazioni sulla riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme sostitutive ed esclusive, che si trovino nelle condizioni particolari previste dall’articolo 1 della legge n.232 del 2016 (Legge di Stabilità 2017).

A iniziare dal primo maggio 2017, il requisito contributivo per accedere al pensionamento anticipato per l’anno 2017, pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, è ridotto a 41 anni per i lavoratori cosiddetti precoci, in possesso cioè di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19esimo anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni, descritte in dettaglio nella circolare: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, e avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104; avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile; essere lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in via continuativa in attività particolarmente difficoltose e rischiose. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di 12 mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A del DPCM n 87 del 2017; essere addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. ‘usuranti’).

L’anticipo vale anche per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995. Il beneficiario non può percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo per tutto il periodo di anticipo del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Per l’istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo, in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l’INPS può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Il cittadino può compilare direttamente la domanda sul sito www.inps.it, ovvero rivolgersi a un patronato.

Eventuali istanze presentate alle Sedi territoriali prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo non potranno essere accolte. Gli interessati devono presentare nuova domanda secondo le modalità indicate in circolare. Si rimanda alla lettura integrale della circolare per le varie specificità.

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