Interscambio di cacciatori tra Umbria e Lazio, siglato l’accordo

caccia zone umide

Siglato l’accordo per l’interscambio di cacciatori tra Umbria e Lazio in questa stagione venatoria. Un accordo che tiene conto delle diversità dei Calendari venatori, con quello umbro che è stato anche modificato dalla Regione alla luce del pronunciamento del Tar, che ha accolto la sospensiva a numerose specie richiesta dalle associazioni ambientaliste. Un Calendario, quello umbro, che d’altra parte potrebbe essere sottoposto a nuove modifiche qualora il Tar nell’udienza del 20 settembre accolta, anche parzialmente, i controricorsi presentati dalla Regione e dalle associazioni venatorie Federcaccia e Libera Caccia.

I cacciatori provenienti dal Lazio

In base all’accordo, i cacciatori provenienti dal Lazio che richiedono la residenza venatoria negli A.T.C. dell’Umbria, sono ammessi, nei limiti delle quote complessivamente riservate indicate, e possono esercitare la caccia a tutte le specie consentite a partire dal primo giorno della stagione venatoria fissato dalla Regione Umbria, previo pagamento della quota di accesso.

I cacciatori provenienti dal Lazio che richiedono l’iscrizione come secondo A.T.C., possono esercitare l’attività venatoria, stagione 2022/2023, negli A.T.C. della Regione Umbria, a partire dalla terza domenica di settembre. I posti disponibili saranno assegnati secondo accordi tra gli A.T.C. interessati.

Le quote complessivamente riservate dalla Regione Umbria, per il conferimento della residenza venatoria e per il secondo A.T.C., a cacciatori della Regione Lazio rimangono così determinate:

La ripartizione è demandata agli accordi definiti tra gli A.T.C. territorialmente interessati. È inoltre ammesso il seguente numero di squadre di caccia al cinghiale a partire dalla data stabilita dagli accordi tra gli A.T.C.:

I cacciatori provenienti dall’Umbria

I cacciatori provenienti dall’Umbria che richiedono la residenza venatoria negli A.T.C. della Regione Lazio sono ammessi, nei limiti fissati dalla D.C.R. n. 450 del 29.07.98 e successive modifiche ed integrazioni, e sono autorizzati, previo pagamento della quota di accesso, ad esercitare la caccia a tutte le specie consentite, a partire dal primo giorno della stagione venatoria fissato dalla Regione Lazio.
I cacciatori provenienti dall’Umbria che, in applicazione della deroga prevista nella parte V, art. 6, della D.C.R. n. 450 del 29.07.98 e successive modifiche ed integrazioni, richiedono l’iscrizione come secondo A.T.C, possono esercitare l’attività venatoria, stagione 2022/2023, negli A.T.C. della Regione Lazio, a partire dalla terza domenica di settembre, nel rispetto dei periodi previsti dal calendario venatorio 2022/2023 della Regione Lazio.

Dal 1° ottobre

A partire dal 1° ottobre 2022 i cacciatori del Lazio e dell’Umbria potranno usufruire di un pacchetto di venti giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nel rispetto dei limiti stabiliti dalle rispettive norme regionali, mediante un sistema di accesso, che sarà reciprocamente consentito per un numero massimo giornaliero di 1200 cacciatori.

Per la suddivisione di tale contingente si rimanda ad accordi tra gli A.T.C. interessati. L’accesso in Umbria potrà essere prenotato ed autorizzato esclusivamente attraverso il sistema gestionale on-line di mobilità venatoria della Regione. Reciprocamente le prenotazioni da parte dei cacciatori umbri che si recano in mobilità negli ATC laziali avvengono utilizzando il sistema di prenotazione messo a disposizione dall’ATC RI1, come indicato nel dettaglio nei siti internet degli ATC stessi.

Cacciatori senza residenza venatoria

Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria, l’accordo si applica soltanto a parità di specie e di giornate di caccia consentite per singola specie dalle due Regioni (le giornate/periodi sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive), per il resto valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante. Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite.

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