Studio Legale Parenti, Roma: «La vendita dei derivati della cannabis light ha rilevanza penale»

Avvocato Luigi Parenti

Al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale si è posta la questione di notevole impatto anche mediatico sull’intervenuta o meno legalizzazione della commercializzazione delle inflorescenze provenienti da coltivazioni di canapa che risultino lecite alle condizioni e per le finalità previste dal medesimo disposto normativo.

«Con la legge 242 del 2016, recante “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, il legislatore è intervenuto con l’obiettivo di promuovere e regolamentare le condotte di coltivazione delle varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, in quanto “coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione”», spiega l’avvocato Luigi Parenti, patrocinante in Cassazione e titolare dello storico studio legale con sede a Roma e Milano, che esercita attività di assistenza legale ad ampio spettro in tutte le branche del diritto, dal civile al penale, dall’amministrativo al tributario».

A seguito dell’entrata in vigore della norma, quindi, la coltivazione di talune varietà di canapa è liberamente consentita o meglio non necessita di autorizzazione per le finalità elencate dallo stesso testo normativo. Ciononostante, l’introduzione della legge ha sollevato il quesito se, considerata lecita la coltivazione, possa essere ritenuta lecita anche la vendita delle sostanze derivanti dalla canapa.

«In mancanza di disposizioni in tal senso – continua l’Avv. Parenti – è sorto un contrasto in giurisprudenza circa la rilevanza penale della condotta dei soggetti che si occupano della vendita al dettaglio delle inflorescenze derivanti dalla coltivazione lecita della cosiddetta cannabis light. L’orientamento prevalente in giurisprudenza ha sostenuto la perdurante rilevanza penale del commercio dei derivati della cannabis light: secondo questo indirizzo, pertanto, la nuova legge non avrebbe reso lecite le condotte di commercializzazione di tali prodotti, occupandosi esclusivamente della coltivazione per i soli fini elencati dall’art. 1, comma 3. Ne consegue che attualmente la commercializzazione dei derivati della canapa sativa integra una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 73, d.P.R. n. 309/1990 e ciò indipendentemente dal valore di THC in essi contenuto».

Tali conclusioni risultano suffragate, poi, dalla sentenza n. 30475/2019 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione: «È stato infatti stabilito che “la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che stabilisce come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte al Catalogo comune delle specie delle piante agricole, con la conseguenza che la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno anche aggiunto che nell’attribuire il reato all’agente occorre anche verificare l’idoneità della sostanza stupefacente oggetto di cessione a produrre, in concreto, un effetto drogante».

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