Avv. Luigi Parenti di Roma: «Approvata la norma che tutela i medici: nessuna responsabilità penale se l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni prescritte»

La cronaca legata alla somministrazione dei vaccini, in questo particolare periodo di emergenza epidemiologica, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di tutelare il medico vaccinatore e il personale sanitario in caso di effetti collaterali o eventi avversi conseguenti alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Con l’entrata in vigore del cosiddetto “Scudo penale” per la categoria medica in servizio per l’emergenza Covid, è stato sciolto un nodo giuridico importante, come spiega l’avvocato Luigi Parenti, titolare dell’omonimo studio legale di Roma, specializzato in tutte le branche del diritto.

«Questa norma – spiega – nasce dall’esigenza di salvaguardare i medici e gli operatori sanitari che in questo momento storico e pandemico sono chiamati a somministrare i vaccini ai cittadini. Purtroppo ci sono stati casi in cui, dopo l’inoculazione del vaccino, i pazienti hanno subito effetti collaterali o hanno sofferto di disturbi a volte lievi, in altre circostanze anche più gravi, come trombosi, e in casi per fortuna più rari, decesso. È nata quindi l’urgenza di proteggere tutti i professionisti che stanno operando in questo contesto straordinario: con l’articolo 3 del decreto-legge dell’1 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, si è stabilito che la punibilità del medico è esclusa quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso. L’osservanza delle prescrizioni da parte del medico è quindi sufficiente per escludere che la vaccinazione possa, in ragione degli esiti infausti ad essa ricollegabili, generare responsabilità penale».

Questa forma di tutela per tutti quei medici che ogni giorno effettuano anche centinaia di inoculazioni e che si sono impegnati strenuamente in tutto il periodo dell’emergenza rappresenta una garanzia per continuare ad operare con serenità.

«Si tratta di una forma di protezione e di un atto concreto – continua Parenti – anche in considerazione del fatto che siamo di fronte ad una vaccinazione a tappeto, in una situazione di emergenza, destinata a tutti e in cui non sono richiesti esami preventivi che valutino la salute del paziente prima dell’inoculazione: in questo mare magnum di interventi, i medici e il personale sanitario non possono certo conoscere l’anamnesi di ogni persona, né la sua storia clinica. Per cui, nel caso di insorgenza di lesioni più o meno gravi, le responsabilità non possono ricadere sul medico che, in questo caso, è un mero esecutore. Questa clausola di esonero di responsabilità si rende quindi necessaria».

Nella circostanza in cui, dopo la vaccinazione, il cittadino ravvisasse delle reazioni avverse?

«Il cittadino potrebbe invocare la negligenza professionale e quindi la responsabilità dell’operatore solo nel caso in cui il vaccino non venisse somministrato secondo le forme terapeutiche indicate, cioè con modalità e tempi differenti da quelli prescritti. Se, al contrario, il vaccino viene somministrato con le modalità conformi e quindi corrette, vige la clausola di esonero a tutela del medico».

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