Avvocato Dominici (Perugia): Superare la crisi aziendale con il concordato in continuità diretta “Importante strumento per tentare il risanamento dell’azienda, ma vi sono presupposti da valutare”

avv Fabio Dominici

avv Fabio Dominici

La perdurante crisi economica ha accresciuto la sensibilità verso gli istituti giuridici preposti alla gestione delle crisi aziendali, come il Concordato preventivo in continuità, regolamentato dall’art. 186 bis del D.L. 83/2012. La continuità aziendale può sussistere sia in senso soggettivo (l’imprenditore prosegue l’attività in proprio), sia in senso oggettivo (il complesso produttivo viene ceduto a un soggetto terzo, sia tramite la compravendita che il conferimento, anche in una società di nuova costituzione).

Non mancano le difficoltà interpretative che possono insorgere nella costruzione del Piano di Concordato (diverse sono le interpretazioni giurisprudenziali dei Tribunali). Questo, infatti, può non essere orientato alla continuità pura ma prevedere la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività stessa, o l’affitto dell’azienda o di singoli rami della stessa.

“Nonostante ciò – afferma l’avvocato Fabio Dominici dello studio legale Dominici – Tellini di Perugia – ritengo che il concordato in continuità sia un importante strumento per tentare il risanamento dell’azienda, anche nel caso in cui questa continui a essere esercitata dal medesimo soggetto giuridico che richiede l’accesso alla procedura. In questo caso l’imprenditore insolvente può tracciare una netta linea di demarcazione con il passato, continuando a servirsi dei cespiti ricompresi nel proprio patrimonio (non alienati in quanto strumentali all’impresa), i cui proventi sono destinati ai creditori, secondo il Piano di Concordato, che deve rispondere al requisito della miglior soddisfazione dei creditori. Non devono, ovviamente, essere sottovalutate le difficoltà insite nel percorso, che deve trovare l’adesione dei creditori”.

Diversi sono i presupposti da valutare prima dell’elaborazione del Piano in continuità aziendale diretta: esistenza di una situazione di crisi o di insolvenza vera e propria ed epoca di insorgenza della stessa (tanto più tempestivamente si interviene, maggiori saranno le probabilità di successo); discontinuità con il passato, intesa come capacità di analizzare e individuare con precisione le cause che hanno portato alla crisi per evitare di reiterare gli errori commessi; validità dei prodotti offerti (è inutile tentare il risanamento se i prodotti sono obsoleti o con mercato in costante contrazione); disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a supportare la continuità aziendale dopo la domanda di concordato.

“Quest’ultimo punto – evidenzia l’avvocato Dominici – rappresenta l’elemento più delicato. L’accesso alla procedura determina infatti l’impossibilità o, quanto meno, la grande difficoltà di accedere al credito bancario e ciò rischia di compromettere il buon esito del tentativo di risanamento. Questo nonostante il legislatore abbia cercato di fornire gli opportuni strumenti, prevedendo varie ipotesi di finanziamenti prededucibili”.

Exit mobile version