“La chiusura di un ufficio postale non può essere disposta solo per ragioni di carattere economico” questo quanto affermato dal Tar del Lazio nella sentenza sulla causa riguardante l’ufficio postale di Monteleone di Spoleto, che vedeva contrapposti Comune e Poste Italiane.
Una vicenda che si protrae dal 13 aprile 2015, dopo la comunicazione di Poste Italiane della riduzione dell’orario di servizio dell’ufficio postale del borgo della Valnerina all’interno di un piano di efficientamento con la sua chiusura tre giorni a settimana (martedì, giovedì, sabato).
La sentenza del Tar evidenzia che la chiusura di un ufficio postale non può essere presa “senza considerare il criterio di distribuzione degli uffici postali di cui all’art. 3, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e, soprattutto, senza ponderare il pregiudizio alle esigenze degli utenti derivante dalla chiusura dell’ufficio individuando valide soluzioni alternative, a tutela della coesione sociale e territoriale (Consiglio di Stato sez. III, 6 giugno 2014 n. 2873; id., sez. III, 27 maggio 2014 n. 2720)”. Afferma inoltre che “è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di chiusura permanente di un ufficio postale che faccia generico riferimento ad un ‘piano di efficientamento’ volto all’adeguamento dell’offerta all’effettiva domanda dei servizi postali in tutti i Comuni del territorio nazionale in ragione del comprovato disequilibrio economico di cui alla erogazione del servizio postale universale, atteso che tale motivazione risulta disancorata da qualunque esplicitazione di fatti riferibili al caso di specie, tanto da ridursi ad una mera clausola di stile, replicabile in maniera identica in qualunque situazione”.