Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente, con sentenza n. 9408 depositata il 22.11.2024, respingendo l’appello dell’Ordine dei dottori commercialisti ha confermato il giudizio di primo grado del Tar del Lazio secondo il quale è legittima l’iscrizione dell’Associazione nazionale tributaristi Lapet nell’elenco delle associazioni, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che hanno autorizzato i propri iscritti a utilizzare il “riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti” ai sensi della Legge n. 4/2013.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente nazionale Roberto Falcone, appena riconfermato nella sua carica durante l’Assemblea nazionale tenutasi a Firenze lo scorso 21 novembre, nell’apprendere del deposito della sentenza. Il Presidente ha infatti precisato che “il Consiglio di Stato ha condiviso pienamente le nostre tesi tra l’altro già accolte in primo grado dal Tar Lazio circa la piena legittimità dell’iscrizione della Lapet nell’elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi della Legge n. 4/2013”
Ma la soddisfazione del Presidente scaturisce anche nel riscontrare, dalle motivazioni della sentenza, il fatto che il Consiglio di Stato, condivida e ribadisca con la Lapet, i principi:
• della netta separazione tra attività libere e riservate e che comunque l’attività di consulenza nelle materie fiscali, contabili e tributarie è decisamente libera;
• dell’esistenza dal 2013, nell’ordinamento giuridico italiano, di un sistema professionale duale basato su ordini e professioni di cui alla Legge n. 4/2013 e che il sistema nel suo complesso deve essere fondato sui principi della tutela dell’utenza e della concorrenza così come voluto dalle leggi nazionali e dal diritto europeo evitando quindi tutele corporative da parte di alcuni ordini professionali soprattutto allorché le attività professionali svolte sono libere e non riservate espressamente per legge.
Ricordiamo che sia il ricorso al Tar del Lazio che il giudizio di appello erano stati promossi dall’Ordine dei dottori commercialisti sulla base della sovrapposizione delle attività dei tributaristi con quelle espletate dai commercialisti che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto impedire l’iscrizione della Lapet nell’elenco ministeriale delle associazioni di cui alla Legge n. 4/2013. Il giudice amministrativo ha ribadito, nei due gradi di giudizio, la piena legittimità dell’iscrizione Lapet e che comunque l’eventuale sovrapposizione di attività ha riguardato quelle libere e non le riservate per previsione di legge. In ogni caso quest’ultima questione era da considerarsi ininfluente sul giudizio.