“Durante la conversione del C.D. Decreto Sostegni è stata concessa anche per il 2021 la possibilità di rivalutare i beni d’impresa”, afferma l’avv. Gabriele Pacifici Nucci. “L’unica differenza – continua l’avvocato – sta nel fatto che la possibilità di esercitare l’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in seguito all’applicazione dell’aliquota del 3% è stata eliminata”.
In virtù di questa possibilità, le imprese che dovranno chiudere il bilancio 2021 potranno aggiornare il valore iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, ai fini civili, senza però modificare il valore fiscale.
“Altra importante novità – continua il socio fondatore della firma romana TLF Associati – è quella per cui non potranno essere rivalutati beni già oggetto di rivalutazione nel bilancio 2020. In poche parole, le imprese che decidono di beneficiare della rivalutazione dei beni avranno dei riscontri solo in termini civilistici e non fiscali. Si potrà, ovviamente, far rivalutare solo un singolo bene e non necessariamente l’intero blocco di beni che appartengono a una categoria omogenea”.
“Per avere degli effetti anche dal punto di vista fiscale – afferma l’avv. Pacifici Nucci – si dovrà utilizzare il regime di rivalutazione ordinario previsto dall’articolo 1, commi 696-704 della L. 160/2019. Questo grazie all’articolo 12-ter del DL. 23/2020 in quanto, con questo tipo di rivalutazione è possibile aggiornare i valori negli esercizi 2020, 2021 e 2022. L’unica pecca di questo sistema è che, dopo aver effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva il riconoscimento fiscale diventa poi obbligatorio”.
Le aliquote per calcolare l’imposta sostitutiva sono pari al 12% per beni mobili e immobili ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili. “È bene precisare – conclude Gabriele Pacifici Nucci – che il riconoscimento fiscale del maggior valore andrà evidenziato a partire dal terzo esercizio successivo dal momento della rivalutazione”.
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