Frodi vini: nuovo Regolamento Ue

L’Unione Europea alza la guardia contro le frodi nel settore vitivinicolo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno, infatti, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione Ue della Commissione che va a modificare il regolamento 274/2018 sulla banca dati analitica di dati isotopici e controlli nel settore vitivinicolo. Obiettivo di Bruxelles è scoprire le frodi che riguardano i Dop e gli Igp, ritenuti più vulnerabili.

Le violazioni più frequenti riguardano l’usurpazione dell’origine, commercializzando ed etichettando deliberatamente e illecitamente un vino di qualità inferiore come uno vino Dop o Igp, o diluendo in modo illecito il vino o aggiungendo zucchero. Gli affari di questo tipo arrivano alla cifra di 1,3 miliardi di euro, il 3,3 per cento delle vendite di vino in Ue. Non c’è solo il danno economico, ma anche quello al buon nome di vini di pregio. L’Unione Europea punta anche sul Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC – CWS).

Con la risoluzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea, si punta ad adeguare la banca dati analitica di dati isotopici in modo da meglio rappresentare la realtà del settore vitivinicolo in Ue.

La Commissione fa sapere che negli ultimi cinque anni sono aumentati i vini Dop e Igp, raggiungendo il 60 per cento del totale della produzione europea, con un piccolo nel 2019-2020 (70 per cento). Tra le correzioni del nuovo regolamento, troviamo l’indicazione di assicurarsi che i campioni di uve fresche da analizzare dai laboratori designati dagli Stati membri siano prelevati, trattati e trasformati in vino secondo precise istruzioni dettate dal Regolamento. Il numero di campioni da prelevare ogni anno è fissato sempre nel Regolamento aggiornato. Ogni anno, almeno il 25 per cento dei prelievi deve essere effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati quelli degli anni precedenti. Gli Stati membri possono decidere che i campioni possano essere prelevati da chi gestisce la Dop o l’Igp.

I laboratori, in via elettronica, devono quindi inviare all’Erc-Cws i dati raccolti, una copia del bollettino delle analisi, con i risultati e l’interpretazione delle analisi, una copia della scheda segnaletica entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla vendemmia. I laboratori degli Stati membri possono scambiarsi dati tra di loro. L’Erc-Cws pubblicherà ogni anno una relazione annuale con i risultati dei principali controllo effettuati dai vari Paesi utilizzando la banca dati isotopici.

Il Regolamento, a proposito dei prodotti sfusi, precisa che “nel caso di importazioni di prodotti vitivinicoli sfusi, non coperti da un sistema informatizzato per consentire i controlli, l’autorità competente dello Stato membro in cui è situato il luogo di scarico può chiedere ai destinatari di partite di prodotti vitivinicoli sfusi di tenere tali partite nel luogo di scarico nei loro locali per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi”.

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