C’è una notizia importante per chi ha usufruito del Superbonus 110 per cento. Per gli edifici fino a quattro unità, di un unico proprietario o con più comproprietari, le spese sostenute nel 2020 possono essere detratte. Questo al fine di non penalizzare chi è stato tempestivo negli interventi.
Facciamo un esempio: se il contribuente fa un intervento di sostituzione di una caldaia su un edificio unifamiliare collocato all’interno di un edificio plurifamiliare, composto da cinque unità tutte di proprietà, il 110 per cento non risulterà fruibile perché la possibilità rimarrebbe solo in presenza di un condomino; se, invece, l’edificio è composto da quattro unità, il contribuente-proprietario può beneficiare della detrazione maggiorata al 110 per cento, se le unità che compongono l’edificio sono residenziali e detenute a livello privato nonché autonome e funzionalmente indipendenti, e se l’intervento avviene, per esempio, sostituendo e non installando nuova, una caldaia a pompa di calore e a condensazione, con efficienza pari alla classe A, per un massimo di due unità delle quattro.
Altra perplessità da chiarire: è necessario inserire nel conteggio delle unità anche le pertinenze? Si ritiene che queste, da considerare accessorie alle unità principali, ancorchè destinatarie di interventi connessi a quelli dell’unità cui sono asservite, non debbano rientrare nel conteggio.
Come detto all’inizio, infine, le spese detraibili non riguardano solo il 2021, ma anche il 2020, stante il fatto che la modifica dovrebbe essere inquadrata non come una vera e propria modifica, ma come una mera interpretazione, evitando una evidente discriminazione che penalizzerebbe chi pù tempestivamente ha eseguito i pagamenti e, quindi, ha sostenuto anche la spesa.