Per rientrare nel bonus facciate, l’intervento deve avere come fine il recupero o il restauro della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache, ossia le facciate sull’intero perimetro esterno o interno visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Deve essere un intervento influente dal punto di vista termico, interessare oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Devono poi essere rispettate le norme nazionali e locali in materia di urbanistica, edilizia, efficienza energetica, sicurezza (impianti, ambiente e lavoro. A quel punto, sono ammesse le spese per fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari, funzionali alla realizzazione del lavoro; per le opere provvisionali e accessorie; per l’occupazione di suolo pubblico e per le prestazioni professionali. Qui rientrano le voci della documentazione tecnica necessaria, compreso gli Attestati di prestazione energetica degli appartamenti per cui si domandano le detrazioni, direzione lavori.
Il contribuente manda all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento entro tre mesi dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La scheda descrittiva deve essere compilata da un tecnico specializzato, ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’albo professionale.