L’ecobonus e il sismabonus sono sempre riconosciuti anche alle imprese. Lo precisa una volta per tutte la risoluzione 34/E/2020pubblicata di recente dall’Agenzia delle entrate, che in un primo momento aveva escluso la possibilità di beneficiare dell’ecobonus per le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che eseguono interventi di riqualificazione energetica su immobili costituenti l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali. Una successiva risoluzione aveva poi precisato che la fruizione della detrazione possa competere al titolare dell’impresa ma solo in riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
La posizione ha generato un contezioso su cui si è espressa la Corte di Cassazione, con più pronunce, per asserire che il beneficio fiscale per spese documentate e relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai titolari di reddito d’impresa che abbiano sostenuto le spese per eseguire gli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione o riassegnati ai soci. Non solo: per la Cassazione la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale. Visto il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia delle entrate ha proceduto a pubblicare la nuova risoluzione, precisando che lo stesso riconoscimento vale per chi effettua interventi antisismici.