Bonus facciate: cosa è ammesso e cosa no

Arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate a proposito del bonus facciate, introdotto dalla Legge di bilancio 2020 e che prevede una detrazione del 90 per cento sulle spese sostenute quest’anno per interventi, compresi quelli di tinteggiatura esterna o pulitura, per il recupero o il restauro della facciata esterna degli immobili situati in alcune e determinate zone.

Come già abbiamo detto in precedenti articoli, questa agevolazione non ha limiti di spesa, a differenza dell’ecobonus per esempio. La detrazione viene ripartita in dieci rate di pari importo e può quindi essere calcolata sull’intera somma spesa per i lavori.

Ammessi al bonus facciate sono gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”. Riguardano elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Per esempio, consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo di questi elementi che costituiscono la struttura opaca verticale della faccia stessa e la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie.

Per quel che riguarda gli interventi su balconi e su fregi e ornamenti, la detrazione si applica per gli interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi che costituiscono balconi, ornamenti e fregi. Sono sempre spese detraibili quelle che riguardano lavori riconducibili al decoro urbano, tra i quali quelli per le grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e sistemazione delle parti dell’impianto che si trovano sulla parca opaca delle facciata.

Sono invece escluse dal bonus facciate le spese per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno (terrazzi) nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”); per interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

I contribuenti soggetti all’Irpef devono pagare con bonifico bancario o postale e da questi devono risultare causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale della persona a favore del quale viene effettuato il bonifico.

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