C’è tempo fino al prossimo 28 febbraio 2017 per comunicare in modalità telematica i dati delle spese sostenute nel 2016 relative a ristrutturazioni di immobili e riqualificazioni energetiche. Obbligo che spetta agli amministratori di condominio, per le opere di ristrutturazione sulle parti comuni dell’edificio. C’è tempo, si fa per dire. “La scadenza è troppo stretta e ci costringe ad un lavoro abominevole con un’alta percentuale di rischio-errore” ha commentato la presidente dell’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) di Roma, Rossana De Angelis, a margine del Convegno Fiscale svoltosi nella capitale in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti di Roma. A seguito della pubblicazione del comunicato stampa del 31 gennaio con il quale l’Agenzia delle Entrate precisava che era disponibile sul proprio sito l’applicazione gratuita con la quale i condomìni dovranno trasmettere la documentazione relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio per le parti comuni, che spetta appunto agli amministratori di condominio, ANACI Roma interviene auspicando ad un rinvio del termine per l’anno in corso. “Il primo anno – prosegue De Angelis – non ci sono sanzioni e questo ci rasserena”. E per gli anni successivi? “Chiediamo che si preveda almeno una coincidenza tra i dati che abbiamo noi amministratori dei proprietari di immobili e quelli da presentare all’Agenzia delle Entrate per la detrazioni fiscali”.“Un amministratore di condominio – aggiunge la numero uno dell’ANACI romana – non può sapere se le spese, delle quali si chiede la detrazione, siano state effettuate da un familiare, un parente, un convivente per conto del condomino, proprietario dell’immobile, che noi abbiamo in registro”. Sarebbe opportuno prevedere – ecco la proposta – in caso di non coincidenza tra il proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione (sempre per quel che concerne le parti comuni) e chi effettua le spese per suo conto, che la documentazione da presentare in fase di richiesta di detrazioni sia, in ogni caso, intestata al proprietario.